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Tutela penale dell’ambiente

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Il presente lavoro è dedicato allo studio della vicenda problematica della tutela penale dell’ambiente. L’ambiente costituisce una realtà composita difficilmente definibile in maniera unitaria. Pertanto, esso è oggetto di tutela giuridica nelle sue varie componenti. Il diritto dell’ambiente, dunque, è costituito, innanzitutto, dall’insieme delle leggi settoriali che sanciscono norme specifiche di tutela dall’inquinamento dell’atmosfera, piuttosto che dell’acqua oppure dell’aria o, ancora, dall’inquinamento elettromagnetico o da quello acustico.

Il primo capitolo di questo lavoro è dedicato al problema della configurabilità di una nozione giuridica unitaria di ambiente nonché all’analisi del processo di lenta e progressiva emersione della tutela dell’ambiente nell’ambito della comunità internazionale, della Unione Europea e dell’ordinamento interno. In particolare, ci si sofferma a valutare l’opportunità di introdurre accanto alla tutela amministrativa demandata, cioè, all’azione della pubblica amministrazione anche una forma di tutela penale dell’ambiente. La creazione di un vero e proprio diritto penale dell’ambiente mediante un intervento normativo organico assieme ad una seria politica preventiva consentirebbe, infatti, di combattere efficacemente il fenomeno della criminalità ambientale.

Tuttavia, la dottrina discute in merito alle caratteristiche che il diritto penale dell’ambiente dovrebbe avere. Si parla di un diritto penale del comportamento che dovrebbe basarsi su norme comportamentali riferite al futuro, completamente indipendenti dal danno e dal pericolo di danno, oppure di un diritto penale del pericolo astratto inteso come un sistema giuridico finalizzato alla prevenzione. Vi è anche chi respinge entrambe queste opzioni sostenendo, ad esempio, che la possibilità di sanzionare penalmente comportamenti lesivi dell’ambiente è spesso vanificata dal fatto che a tenere tali condotte sono persone giuridiche alle quali, in base al nostro ordinamento, non sarebbe imputabile la responsabilità penale. Pertanto, si suggerisce di promuovere l’adozione del modello statunitense dei compliance programs che si basa sulla realizzazione da parte delle imprese di programmi diretti a prevenire e scoprire i reati. Si tratta di una sorta di codice di comportamento interno della società, attivo, funzionante e cogente.

Il secondo capitolo approfondisce l’analisi delle indicazioni che il diritto comunitario fornisce in merito alla opportunità di creare un sistema organico di tutela penale dell’ambiente. Premesso che esiste una evidente incompatibilità tra la sovranità nazionale di ciascuno Stato membro dell’UE e la configurabilità di obblighi comunitari di tutela penale è necessario, tuttavia, ricordare che dopo i Trattati di Maastricht del 1992 e di Amsterdam del 1997 il diritto penale è entrato nell’oggetto di possibili strumenti di diritto europeo (in senso lato), per realizzare l’obiettivo di un unico “spazio di libertà, sicurezza e giustizia“, combattendo le forme più gravi di criminalità che spesso hanno dimensione transfrontaliera. Ciò ha determinato una progressiva “europeizzazione” del diritto penale degli Stati membri, causata dalla crescente incidenza del diritto comunitario sull’operato dei legislatori e dei giudici nazionali, non solo per l’apposizione esplicita di vincoli di trasposizione e di immediata attuazione, ma anche per la necessità di interpretazione ed applicazione del diritto nazionale (anche penale) in senso conforme a quello comunitario ed europeo.

L’Unione europea ha dato una spinta determinante al processo di costruzione del diritto penale dell’ambiente. La consapevolezza che l’inquinamento costituisce un fenomeno globale, infatti, ha imposto l’adozione di provvedimenti di carattere sovranazionale. Il Consiglio d’Europa ha deciso di adottare la Convenzione per la tutela dell’ambiente attraverso il diritto penale, il primo strumento internazionale che ha previsto la criminalizzazione da parte degli Stai membri dell’UE di una serie di condotte produttive di danno o pericolo per l’ambiente. Lo scopo della Convenzione è, dunque, di imporre agli Stati l’introduzione nel codice penale di fattispecie di reato di pericolo, anticipando, così, la soglia di tutela del bene, nonché la predisposizione di una responsabilità a titolo di colpa, quanto meno in riferimento ai casi di colpa grave. Rilievo centrale assume, poi, la decisione quadro 2003/80/GAI in materia di tutela penale dell’ambiente, approvata dal Consiglio dei Ministri dell’Unione europea il 27 gennaio 2003, che prevede ben sette ipotesi di reati intenzionali. Tale decisione quadro, tuttavia, è stata dichiarata nulla dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 13 settembre 2005 nella causa C-176/03. La Corte di Giustizia, ha riconosciuto la competenza della Commissione ad adottare provvedimenti volti a contrastare violazioni ambientali gravi che incidano sul diritto penale degli Stati membri.

La Commissione Europea, inoltre, ha emanato la direttiva 2004/35/CE con la quale ha inteso fornire un contributo determinante nella costruzione di un sistema normativo condiviso in tema di responsabilità per danni all’ambiente. In attuazione di questa direttiva comunitaria l’Italia ha adottato il testo unico ambientale che riunisce e coordina gran parte della normativa ambientale e, dunque, riconduce ad unità sistematica il complesso di norme prescrittive di obblighi e responsabilità a carico degli operatori economici, che nella sua corposità, in passato, ha spesso ingenerato incertezze in merito agli adempimenti posti a carico delle stesse imprese.

Nel contempo nel nostro Paese continuano i lavori parlamentari dedicati alla discussione dei numerosi disegni di legge presentati sia nella legislazione in corso, sia in quella precedente e aventi ad oggetto l’elaborazione di norme di diritto penale dell’ambiente.

Il lavoro si conclude con una panoramica della normativa tesa a combattere l’inquinamento atmosferico, quello acustico e quello elettromagnetico, analizzando nello specifico le norme inserite nel codice penale.

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