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Ricorsi all’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni  (AGCOM)

Come consulente per le attività degli studi legali, fornisco personalmente assistenza e consulenza per la presentazione di reclami e di ricorsi per la soluzione stragiudiziale di controversie in materia bancaria, finanziaria, di contratti di telefonia e di servizi di media audiovisivi dinanzi ai competenti arbitri.

I mezzi di risoluzione alternativa delle controversie civili sono potenziati dalla recentissima riforma del processo civile attuata con il d.lgs.  n. 149/2022 che  intende incentivarne l’uso allo scopo di garantire la  semplificazione, la speditezza e la razionalizzazione del sistema giudiziario e abbattere  il contenzioso all’interno dei Tribunali. Essi permettono di risolvere problematiche semplici in tempi rapidi e in modo gratuito, evitando le lungaggini dei procedimenti civili.

Numerose questioni che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari come, ad esempio, l’addebito di un  bonifico mai autorizzato,  il pagamento di un assegno bancario trafugato, una segnalazione alla CR  o un protesto illegittimo,  possono essere risolte inviando una diffida e, in caso di mancata o insufficiente risposta, rivolgendosi gratuitamente anche attraverso un professionista o una persona di fiducia appositamente delegati, all’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia. L’ABF decide secondo diritto chi ha torto e chi ha ragione e le sue pronunce non sono vincolanti per le parti che possono sempre ricorrere al giudice. Peraltro,  il ricorso all’ABF soddisfa la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5 del D.lgs. 28 del 2010. Pertanto, chi intende iniziare una causa contro una banca o un intermediario finanziario può avvalersi della procedura dinanzi all’ABF in alternativa alla mediazione obbligatoria che non è gratuita e richiede l’assistenza di un legale.

Le controversie tra  investitori “retail” ovvero i risparmiatori – anche imprese, società o altri enti – che non possiedono particolari competenze, esperienze e conoscenze e un “intermediario” cioè una banca, una società di intermediazione mobiliare (sim) o un soggetto che gestisce   fondi comuni di investimento (sgr, sicav e sicaf), che abbiano  ad oggetto la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza  imposti  per la prestazione di servizi di investimento e di servizio di gestione collettiva del risparmio, invece, possono essere risolte gratuitamente anche attraverso un procuratore dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). E’ necessario che, con riferimento ai fatti controversi, sia stato già presentato un reclamo all’intermediario, che ha risposto in maniera insoddisfacente oppure non ha risposto affatto nei 60 giorni successivi alla presentazione, che la somma richiesta all’intermediario non superi i 500.000 euro, che sugli stessi fatti oggetto di ricorso non siano in corso altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e che la controversia sia relativa a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

L’ACF decide secondo diritto chi ha torto e chi ha ragione e le sue pronunce non sono vincolanti per le parti. Qualora l’intermediario non vi dia spontanea esecuzione, ne è data notizia sul sito dell’ACF, su due quotidiani nazionali e sulla pagina iniziale del sito dell’intermediario stesso, con conseguente danno reputazionale per l’intermediario stesso. In ogni caso, l’investitore può rivolgersi all’Autorità giudiziaria ponendo a supporto delle proprie ragioni anche la decisione a sé favorevole dell’ACF.

Infine, se l’ACF non accoglie la domanda dell’investitore, in tutto o in parte, questi potrà sempre rivolgersi all’Autorità giudiziaria.

Anche le controversie tra utenti e operatori di telefonia e di servizi di media quali la PayTv offerta tramite sistemi di accesso condizionato (ad es. decoder), ovvero i servizi di streaming accessibili tramite internet (sia che si tratti di eventi live, sia di contenuti fruibili on demand) che riguardano disservizi, malfunzionamenti, errori di fatturazione, ritardi ecc., possono essere risolte inviando un reclamo al fornitore che ha un termine per rispondere e, in caso di mancato o insufficiente riscontro, rivolgendosi gratuitamente all’Auorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) attraverso la piattaforma Conciliaweb. Qualora il tentativo obbligatorio di conciliazione abbia esito negativo gli utenti possono chiedere al Co.re.com competente di definire la controversia, se non sono decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione e se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, non sia già stata adita l’autorità giudiziaria.

Per chiedere assistenza o per qualunque ulteriore informazione sui servizi descritti, compila il seguente form:

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