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Il presente lavoro è dedicato all’analisi della disciplina del licenziamento nullo alla luce di quanto statuito dal cosiddetto Jobs act.
Nel primo capitolo si esamina il fenomeno dell’illegalità economica. Le attività economiche illegali sono molteplici e, dal punto di vista del diritto penale, possono essere individuate applicando cinque criteri differenti.
In base ad un criterio soggettivo le attività illegali comprendono le attività legali, ma esercitate da soggetti non autorizzati dalle norme vigenti.
Da un punto di vista oggettivo, poi, sono illegali le attività di produzione di beni e servizi proibiti dalla legge.
Applicando il criterio del metodo di gestione, sono illegali le attività economiche che sono svolte attraverso atti di violenza e minacce, vietati dalla legge penale.
Infine, sono attività economiche illegali quelle il cui esercizio comporta la violazione dell’art.648 bis c.p. e, dunque, il riciclaggio di proventi di origine criminale e quelle che si sviluppano grazie e capitali di provenienza illecita in violazione dell’art.648 ter c.p..
I proventi delle attività economiche illegali sono reinvestite nel circuito dell’economia legale e quindi, le tradizionali organizzazioni criminali hanno assunto forme associative di stampo manageriale e flessibile che alterano le dinamiche di crescita economica di un territorio incidendo negativamente sullo sviluppo e sulla distribuzione della ricchezza.
Pertanto, è necessario che siano individuate ed adottate delle misure di contrasto alle attività economiche illegali.
Ricostruita sommariamente la storia e l’evoluzione del processo attraverso il quale lo Stato italiano ha perfezionato le modalità di aggressione ai patrimoni mafiosi, si analizzano nello specifico le misure di prevenzione di carattere patrimoniale che sono il sequestro e la confisca.
Il nostro ordinamento conosce diverse tipologie di sequestro. Il codice penale disciplina il sequestro probatorio ex art. 253 c.p.p., il sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p. e il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita o imposta la confisca ex art. 321 c.p.
A tali forme di sequestro vanno aggiunti i sequestri in funzione di confisca impiegati per contrastare la criminalità organizzata previsti dalla legge Rognoni – La Torre e dal Codice antimafia e il sequestro e la confisca cosiddetti “allargati” o “per sproporzione” dell’art.12 sexies della legge n.356 del 1992.
A partire dal sequestro e fino alla confisca si apre la fase di gestione dei beni affidata a diversi soggetti, in funzione della tipologia e della fase del procedimento
I beni immobili, dal sequestro alla confisca di primo grado, sono affidati all’amministratore giudiziario nominato dal Tribunale contestualmente al provvedimento di sequestro. Dalla confisca di primo grado alla condanna definitiva e, dunque, alla destinazione, invece, i beni sono affidati all’ANBSC.
I beni aziendali sono affidati, dal sequestro alla confisca di primo grado, all’amministratore giudiziario e, dalla confisca di primo grado alla destinazione, all’ANBSC. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell’attività, il Tribunale, acquisito il parere dell’amministratore giudiziario e del pubblico ministero ne dispone la messa in liquidazione.
I beni mobili sono affidati, dal sequestro alla confisca di primo grado, all’amministratore giudiziario e, dalla confisca di primo grado alla destinazione, all’ANBSC.
La gestione dei beni, dunque, è affidata all’amministratore e all’ANBSC.
Il terzo capitolo è dedicato all’analisi della struttura e dei compiti di tali organismi e, in particolare dell’amministratore giudiziario e dell’ANBSC, organismo con il quale si è voluto garantire che si provvedesse efficacemente all’amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, anche in considerazione del loro notevole incremento assicurando una gestione unitaria attraverso uno stabile raccordo con l’autorità giudiziaria e le amministrazioni interessate, al fine di garantire un rapido utilizzo dei beni.
Si analizza, dunque, nel dettaglio la disciplina che regola l’attività di tali organismi.