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Enti ecclesiastici

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Il presente lavoro è dedicato all’analisi della disciplina giuridica degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. A tale scopo il primo capitolo è finalizzato alla definizione del concetto di ente ecclesiastico. Tale concetto è caratterizzato da una notevole variabilità determinata dal mutamento del ruolo riconosciuto dall’ordinamento dello Stato italiano al fattore religioso. Inizialmente lo Statuto Albertino, che nel 1848 definì i principi su cui si fondava il nuovo assetto istituzionale del Paese, descrisse lo Stato preunitario come Stato confessionale, stabilendo all’art.1 che la religione cattolica era la sola religione dello Stato e che le altre religioni erano semplicemente tollerate, conformemente alle leggi. Pertanto in questa fase l’ecclesiasticità era un attributo riconosciuto esclusivamente agli enti che, possedendo i requisiti previsti dal diritto canonico, erano stati sottoposti all’ erezione canonica. Durante la II metà del 1800 si verificò una modernizzazione della legislazione in materia confessionale attraverso il riconoscimento di alcune prerogative civili e politiche non solo alla Chiesa cattolica (che rimaneva la religione di Stato) ma anche ad altre confessioni religiose.

In questo periodo il codice civile del 1865 (Codice Pisanelli) che rappresentò il primo codice civile dell’Italia unita, all’art.2 parlava di “corpi morali… ecclesiastici” per indicare gli enti a carattere religioso o di origine confessionale o religiosamente ispirati cui l’ordinamento giuridico statale riservava una particolare disciplina. Questi enti dovevano essere riconosciuti dallo Stato e dovevano essere autorizzati per l’acquisto di beni stabili e per l’accettazione di donazioni o di disposizioni testamentarie in base alla l.5 giugno 1850 n.1037. La dottrina dell’epoca elaborò la distinzione tra gli enti ecclesiastici in senso lato che erano quegli enti che perseguivano uno scopo di culto e gli enti ecclesiastici in senso stretto che erano quelli che appartenevano propriamente all’organizzazione della Chiesa cattolica per via dell’ erectio in titulum. In riferimento a questa seconda tipologia di enti ecclesiastici i Patti Lateranensi che videro la luce l’11 febbraio 1929 stabilirono che l’atto di erectio in titulo compiuto dalla Chiesa cattolica non era l’unico presupposto per il riconoscimento civile dell’ente operato dallo Stato.

Piuttosto il presupposto essenziale per determinare l’ecclesiasticità di tali enti era la stabile appartenenza alla Chiesa, indipendentemente dal tipo di atto mediante il quale essa veniva formalizzata. Il riconoscimento della personalità giuridica che era di esclusiva competenza statale, dunque, era consentito solo agli enti ecclesiastici stabilmente collegati all’organizzazione canonica. Le vicende della II guerra mondiale influenzarono notevolmente i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica cosicché la Costituzione Repubblicana del 1948 proclamò la Chiesa indipendente e sovrana al pari dello Stato, seppure ciascuno nel proprio ordine, e introdusse analoghe garanzie di indipendenza anche a favore delle confessioni diverse dalla cattolica. Sin dall’avvento della Costituzione del 1948, dunque, si sentì l’esigenza di operare una revisione di alcuni punti del Concordato del 1929. La revisione fu portata a compimento solo nel 1984 con la firma degli Accordi di Villa Madama che, tra l’altro, intervennero anche sul tema del riconoscimento civile degli enti ecclesiastici, tentando di individuarne i presupposti generali. Nonostante gli sforzi, però, il legislatore non riuscì a delineare una categoria unitaria esattamente definita di enti ecclesiastici. Infatti, con questa espressione si definivano sia gli enti ecclesiastici cattolici che quelli acattolici e, tra questi ultimi, sia quelli delle confessioni religiose che avevano raggiunto un’Intesa con lo Stato sia quelli delle confessioni prive di Intesa.

Il secondo capitolo del lavoro è dedicato allo studio della normativa che, attualmente, disciplina il riconoscimento civile degli enti ecclesiastici da parte dell’ordinamento giuridico statale. Tale normativa si fonda sui principi sanciti solennemente dalla Carta Costituzionale che, innanzitutto, all’art.2 stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Il personalismo che permea di sé la Costituzione e, quindi, l’intero ordinamento giuridico, ispira anche l’art.19 che riconosce a tutti il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume.

La libertà religiosa, dunque, deve essere garantita perché è essenziale per lo sviluppo della personalità dell’uomo tutelato dall’art.2 C.. Nello stesso senso anche l’art.20 della Costituzione, una norma precettiva, sancisce un divieto di discriminazione ben articolato. L’art.20 vieta al legislatore e all’amministrazione finanziaria dello Stato di imporre speciali limitazioni ad associazioni o istituzioni di carattere ecclesiastico che perseguono, con la propria attività, il fine di religione o di culto. Tutti gli organismi plurisoggettivi portatori di sentimenti religiosi, dunque, sono espressione della libertà religiosa e perciò devono essere sottoposti ad una disciplina normativa particolare. La norma, dunque, rappresenta uno strumento utile a garantire la libertà, sia per gli enti religiosi già esistenti, sia per i nuovi raggruppamenti religiosi e per le loro nascenti e non perfettamente strutturate organizzazioni. Partendo dal principio generale sancito dall’art.20 della Costituzione la disciplina del riconoscimento civile degli enti ecclesiastici è dettata dalla l.n.222 del 1985, attuativa degli Accordi di Villa Madama del 1984 per gli enti cattolici e dalle Intese per gli enti di alcune confessioni acattoliche. Gli enti delle confessioni che non hanno stipulato Intese con lo Stato, invece, sono sottoposti alla disciplina del riconoscimento civile dettata dalla legge n.1159 del 1929 sui culti ammessi.

Il terzo ed ultimo capitolo di questo lavoro è dedicato all’analisi degli effetti connessi al riconoscimento civile degli enti ecclesiastici. A seguito del riconoscimento civile gli enti ecclesiastici sono sottoposti ad una disciplina particolare dettata dalle norme degli Accordi di Villa Madama per gli enti cattolici e dalle Intese per gli enti acattolici. Questa disciplina impone che per l’attività di religione o di culto gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti siano sottoposti esclusivamente alle norme della confessione di appartenenza e dello statuto. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, tuttavia, possono associare alla prevalente attività di religione o di culto anche delle attività diverse che vanno esercitate in conformità con la struttura e la finalità degli enti stessi, rispettando le leggi dello Stato ed il regime tributario previsto per le medesime. Tali attività consistono nell’ assistenza e beneficenza, nell’ istruzione, nell’ educazione e nella cultura.

Gli enti ecclesiastici possono esercitare attività commerciali o a scopo di lucro oppure operare nell’ambito del Terzo settore cioè del non profit. Dall’analisi della disciplina statale cui sono sottoposti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti nell’esercizio delle cosiddette “attività diverse” si evince una progressiva erosione del regime di specialità che, in origine, si era voluto affermare per le attività di religione e di culto. Infatti la normativa statale, attualmente, è in grado di garantire agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti un trattamento per certi versi più favorevole rispetto a quello assicurato loro dalle norme confessionali. Il lavoro si chiude con lo studio delle norme relative al regime fiscale cui sono sottoposti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Tale regime, in virtù della riserva di legge contenuta nell’art.23 C., è sancito dalle leggi esecutive del Concordato e delle Intese e dai provvedimenti succedutisi fino al d.lgs. n.460 del 1997.

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