Come abbiamo rilevato nell’articolo La disciplina giuridica per la produzione dei vini dealcolati, con il Decreto ministeriale del 20 dicembre 2024, finalmente, sembrava fosse stato dato il “via libera” alla produzione di vini No.Lo. (No alcol e Low alcol) anche in Italia.
I consumatori sono tutelati dalla normativa già vigente relativa alla produzione di vino, mentre per i produttori, il citato Decreto avrebbe dovuto consentire di avviare gli investimenti e cominciare a produrre in Italia.
Il Decreto di attuazione della normativa europea, infatti, fissa i limiti specifici da rispettare per la produzione.
Esso, tra l’altro, stabilisce che i vini No.Lo. devono essere prodotti in stabilimenti del tutto separati da quelli dove si produce il vino convenzionale. Tale norma si spiega in quanto la miscela residua della dealcolizzazione è costituita dall’alcol etilico che, per legge, non può essere conservato negli stessi ambienti dove si producono vini convenzionali.
Inoltre, per quanto riguarda i vini spumanti frizzanti dealcolati, che, attualmente, non possono essere prodotti senza ricorrere alla gassificazione, occorre considerare che in base all’articolo 18 del Testo Unico della vite e del vino, l’anidride carbonica non può essere detenuta negli stabilimenti dove si producono vini frizzanti e vini spumanti non gassificati.
Il Decreto stabilisce, altresì, che l’alcol etilico è soggetto agli stessi oneri fiscali previsti dal Testo Unico sulle accise.
Il Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2024, infatti, dispone che «Ai sottoprodotti ottenuti dalle procedure di cui ai commi 1 e 2 , sono applicate le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dal regolamento adottato con il decreto del Ministero delle finanze 27 marzo 2001, n. 153 nonche’ dalle altre disposizioni tributarie in materia di accisa applicabili alla produzione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle miscele idroalcoliche ancorche’ ottenute dalla dealcolazione parziale o totale delle categorie di prodotto vitivinicolo.»
Durante il Vinitaly appena concluso, per la prima volta, è stato dato spazio anche ai No.Lo., per il momento, realizzati da produttori italiani, all’estero.
Gli addetti ai lavori hanno analizzato i dati relativi al mercato che è in fase di crescita e, dal sondaggio dell’ Osservatorio dealcolati di UIV-Vinitaly sottoposto ai principali produttori italiani del segmento no-lo wines, è emerso che, nonostante la recente approvazione della legge italiana in tema di produzione di dealcolati, meno della metà (40%) delle aziende interpellate prevede di spostare totalmente il ciclo produttivo in Italia, mentre un 60% è equamente diviso tra chi non ha ancora deciso e chi invece continuerà a far dealcolare all’estero.
Attualmente non è ancora possibile produrre effettivamente vino no oppure low alcol in Italia.
Come si è detto, in primo luogo, vi è il problema della necessità di stabilimenti separati per vini No Lo e convenzionali che potrebbe essere superato, non tanto pensando a edifici diversi, ma dividendo gli stessi stabilimenti in sezioni non comunicanti sia dall’interno sia dall’esterno, o con pareti divisorie (senza porte) e cortili a loro volta separati.
Per quanto riguarda i vini dealcolati spumanti o frizzanti, il problema della detenzione dell’anidride carbonica, potrebbe essere risolto realizzando la produzione negli stabilimenti definiti dalla legge come “Promiscui”, ovvero quelli destinati a produrre vini aromatizzati e liquorosi, quindi, con aggiunte di aromi e alcol. Sarebbe, dunque, sufficiente ampliare l’elenco dei vini trattabili negli stabilimenti promiscui.
Ma il limite maggiore e forse anche meno comprensibile dell’attuale disciplina si riscontra con riferimento alla normativa fiscale. Infatti, nell’ambito della recentissima riforma del Testo Unico sulle accise (d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) il Governo ha introdotto l’art. 33-ter (Produzione di alcole etilico da processi di dealcolazione) ove è previsto che «Ferme restando le disposizioni dell’articolo 33, commi 1 e 7, ai soggetti esercenti depositi fiscali di cui all’articolo 28, comma 1, lettere b) e d), che producono vino dealcolato nei limiti di cui all’articolo 37, comma 1, primo periodo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33, comma 4.»
In altri termini, l’amministrazione finanziaria può prescrivere che, in diretta e stabile comunicazione con gli apparecchi di distillazione, sia collocato un recipiente collettore, sigillato dal personale finanziario, nel quale venga a raccogliersi tutto l’alcole prodotto e che siano predisposte le attrezzature ritenute idonee per l’accertamento diretto del prodotto.
Il secondo comma dell’art.33 ter stabilisce, altresì, che «Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono stabilite, per i soggetti esercenti depositi fiscali di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), numero 1), che producono vino dealcolato e per i soggetti di cui al comma 1, le condizioni di autorizzazione alla produzione, quelle inerenti all’assetto del deposito fiscale e modalità semplificate di accertamento e di contabilizzazione.»
Pertanto, si dispone che, con normativa di rango secondario (decreti ministeriali), si fissino le regole per la produzione di vino dealcolato.
Tuttavia, occorre rilevare che, in modo del tutto inatteso, il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha stabilito che l’art.33 ter avrà effetto solo dal 1° gennaio 2026.
Quindi, di fatto, prima di quella data e in mancanza di un regime transitorio, non sarà possibile entrare in produzione, nonostante siano stati fatti già cospicui investimenti.
Tale anomalia è stata denunciata durante il Vinitaly dove, come rilevato da Carlo Flamini dell’Osservatorio del Vino UIV è emerso con chiarezza che il segmento dei vini No.Lo. può rappresentare un elemento aggiuntivo per il settore vitivinicolo nel suo complesso, «una leva di business addizionale che, pur nelle sue dimensioni di nicchia, può rivelarsi utile per le imprese del vino, sempre più alle prese con una coperta che si sta accorciando».