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Il presente lavoro affronta il tema della rilevanza del coinvolgimento dei cittadini nella risoluzione di situazioni di pubblico interesse. E’ parso opportuno dedicare la prima parte dell’elaborato al principio di sussidiarietà inteso come categoria giuridica della relazionalità moderna. La ricostruzione della matrice filosofico-politica del principio in esame rappresenta la premessa indispensabile per comprendere il rilievo che esso assume nella duplice accezione di sussidiarietà verticale e orizzontale.
Il principio di sussidiarietà verticale rappresenta un criterio di distribuzione delle competenze tra lo Stato e le autonomie locali e tra lo Stato e le autorità sovranazionali. In base a tale principio agli enti territoriali di livello inferiore vanno lasciate, non solo le competenze ma anche i mezzi necessari all’organizzazione ed all’esercizio concreto delle prime. I livelli superiori di governo possono intervenire solo quando ciò determina un incremento della qualità dei risultati. Sussidiarietà verticale, dunque, perseguimento di efficienza, valorizzazione di iniziative decentrate, moltiplicazione dei centri decisionali.
Il principio di sussidiarietà orizzontale, invece, implica che lo Stato intervenga solo quando l’autonomia della società risulti inefficace; in tal modo esso promuove una cittadinanza di azione in cui è valorizzata la “genialità creativa” dei singoli e delle formazioni sociali che, contestualmente, sono responsabilizzate. Il principio in esame, dunque, valorizza la persona come protagonista della vita sociale, capace di rispondere, nella libera associazione con altri, ad esigenze e bisogni della società.
Il secondo capitolo è dedicato alla ricostruzione del processo che ha condotto alla costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà avvenuta con la legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha riformulato l’art.118 Cost.. Tale disposizione, al I comma, proclama il principio in base al quale la funzione amministrativa generale spetta ai Comuni, salvi i casi in cui essa, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, è attribuita agli enti territoriali superiori ovvero Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. L’art. 118, IV comma Cost., invece, introduce nella Carta costituzionale il principio di sussidiarietà orizzontale. Nel terzo capitolo, dopo aver esaminato sommariamente i contenuti della legge costituzionale n.1 del 1999 e, in particolare, la disciplina della potestà statutaria delle Regioni, si analizza l’impatto del principio di sussidiarietà orizzontale sui nuovi Statuti.
Il processo di approvazione o modifica degli Statuti regionali è stato lungo e non può dirsi ancora concluso. Tuttavia, esaminando gli Statuti finora approvati ed entrati in vigore si può concordare con quella parte della dottrina secondo la quale le Regioni, purtroppo, hanno perso un’ occasione preziosa per riconoscere alla sussidiarietà orizzontale il rilievo di principio fondamentale dell’organizzazione dell’Ente, dando maggiore risalto al ruolo delle autonomie funzionali.