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La responsabilità patrimoniale delle persone giuridiche

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Il presente lavoro è dedicato all’analisi delle problematiche connesse alla responsabilità patrimoniale delle persone giuridiche e del particolare regime normativo applicato alle obbligazioni contratte dagli enti pubblici.

Nel primo capitolo, con l’ausilio della dottrina e della giurisprudenza, si ricostruisce il processo di emersione e di evoluzione del concetto di “persona giuridica”. Esso era ignoto al diritto romano e anche ai glossatori civilisti bolognesi che conoscevano solo il diverso concetto di “universitas”. Nel Trecento, nell’ambito del processo di rinnovamento del pensiero giuridico, Sinibaldo dei Fieschi per la prima volta formulò l’idea di un’alterità rispetto all’uomo e teorizzò l’esistenza di una realtà diversa dal singolo individuo, ancorché spirituale e metafisica, percepibile solo con gli strumenti della fede in Cristo. Egli fece ricorso al concetto di “persona ficta”, cioè di una nuova persona che nasce e vive grazie ad un atto creativo ed immaginativo della mente dell’uomo.

Successivamente, i giusnaturalisti e, in particolare, Pufendorf, nell’ambito di uno studio relativo alle strutture essenziali dell’universo, elaborarono il concetto di “ente morale”. Tuttavia, solo nell’Ottocento la Pandettistica elaborò il concetto di “persona giuridica” come soggetto di diritto, ponendolo al centro di appassionate discussioni finalizzate a sancirlo formalmente e ad introdurlo nelle codificazioni moderne. Pertanto, nel codice civile austriaco del 1811, per la prima volta, si fece riferimento alla “persona giuridica” la cui esistenza per l’ordinamento, dunque, era ormai fuori discussione. Tuttavia, si accese il dibattito relativo all’individuazione della sua natura giuridica che condusse all’elaborazione di diverse teorie sommariamente ricostruite.

Al termine del capitolo, quindi, si esamina il processo che ha condotto il legislatore italiano a codificare la persona giuridica e a disciplinarla. Pertanto, attraverso le norme del codice civile del 1942, si analizza sommariamente la disciplina attualmente vigente in tema di persone giuridiche private.

Il secondo capitolo è dedicato alla ricostruzione del concetto di “responsabilità patrimoniale” attraverso le diverse elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali. La responsabilità patrimoniale è considerata uno dei pilastri dell’ordinamento giuridico ed è definita dall’art.2740 c.c. ove si stabilisce che il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Secondo parte della dottrina la responsabilità patrimoniale è uno stato di soggezione del debitore all’esecuzione forzata del creditore, il cui oggetto potenziale è rappresentato dai beni del primo. Tale definizione è il frutto della lunga e complessa elaborazione dottrinale che ha condotto all’eliminazione di qualsiasi conseguenza sulla persona del debitore inadempiente. Infatti, il codice del 1942 dedica all’inadempimento due norme: l’art.1218 e l’art.2740. In base a tali disposizioni, l’inadempimento non produce effetti che incidono sulla persona del debitore limitandone la libertà, ma determina la conversione dell’obbligazione inadempiuta in una obbligazione risarcitoria di cui il debitore risponde con i propri beni. La responsabilità personale ex art.1218 c.c., dunque, è lo stadio preparatorio della responsabilità patrimoniale ex art.2740 c.c.

Tuttavia, altra dottrina ritiene che la responsabilità patrimoniale non sia solo una sanzione per l’inadempimento ma assolva anche una funzione di garanzia. Essa non nasce solo con l’inadempimento, ma con la costituzione stessa del rapporto obbligatorio, sostanziandosi nella possibilità per il creditore di ricorrere agli strumenti di conservazione della garanzia patrimoniale. Pertanto, secondo tale tesi, l’art.2740 c.c. tutela il creditore attraverso la garanzia che si attua prima dell’inadempimento, e attraverso la responsabilità che interviene dopo l’inadempimento.

Il dibattito dottrinale, poi, ha avuto ad oggetto anche la individuazione del rapporto tra obbligazione e responsabilità patrimoniale nonché tra responsabilità patrimoniale ed esecuzione forzata in forma specifica, elaborando diverse teorie che sono sommariamente esaminate.

L’art.2740 c.c., come si è detto, stabilisce che il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Esso, dunque, sancisce il principio di universalità della responsabilità patrimoniale che trae origine dall’idea della indivisibilità ed unicità del patrimonio diffusasi nel pensiero giuridico d’oltralpe agli inizi del XIX secolo e che, a sua volta, presuppone una visione personalistica del patrimonio secondo la quale esso è espressione della persona. Secondo tale visione, ad ogni soggetto può far capo un solo patrimonio.

Il principio di universalità è stato codificato, per la prima volta, negli artt. 1948 e 1949 del Codice civile del 1865. Tuttavia, la dottrina ha rilevato l’esistenza nel diritto positivo di masse patrimoniali separate dalla persona e destinate al perseguimento di uno scopo. Pertanto, si è diffuso un modo diverso di concepire l’idea stessa di unità del patrimonio, incentrata non più solo sul soggetto, bensì anche sulla destinazione-funzione. In base a tale visione, possono esistere masse patrimoniali diverse dal rimanente patrimonio del soggetto, in quanto destinate ad una particolare funzione. Il patrimonio separato appartiene a una sola persona ma, essendo distinto dal restante patrimonio, è quasi come se appartenesse a due persone differenti con la conseguenza che è soggetto a particolari regole di responsabilità. Malgrado la teoria personalistica sia stata superata, il principio dell’universalità della responsabilità patrimoniale è stato ugualmente ribadito dal legislatore nell’art. 2740 c.c. del codice civile del 1942. Tuttavia, sia nel Codice civile, che nella legislazione speciale si è diffusa una nozione di patrimonio costruita, non soltanto in termini di alterità rispetto al soggetto titolare, ma anche in chiave prevalentemente funzionale, che dà risalto al profilo destinatorio dei suoi componenti e da cui derivano specifiche conseguenze sotto il profilo della responsabilità patrimoniale. Il secondo capitolo, dunque, si chiude con l’analisi delle diverse fattispecie di patrimonio separato presenti nel nostro ordinamento.

Dopo aver ricostruito i concetti generali di “persona e giuridica” e di “responsabilità patrimoniale”, nel terzo capitolo si affronta il problema del rapporto tra essi esistente.

Secondo la dottrina tradizionale l’elaborazione del concetto di “persona giuridica” inteso come soggetto giuridico distinto dalle singole persone fisiche che lo compongono ha consentito di dare una giustificazione giuridica al fenomeno in base al quale queste ultime non rispondono con i propri beni delle obbligazioni dell’ente.  In altri termini, il concetto di persona giuridica, ha ricondotto al diritto comune, ossia al generale principio dell’art.2740 c.c., una condizione giuridica qual è il beneficio della responsabilità limitata.

Tuttavia, secondo altra dottrina, la persona giuridica si configura solo come uno speciale regime normativo diretto a regolare rapporti giuridici che fanno capo pur sempre a uomini, a essere umani. Pertanto, la responsabilità limitata riconosciuta, ad esempio, ai soci di una società di capitali si ritiene rappresenti un’eccezione al principio dell’art.2740 c.c. che mette in discussione la centralità della responsabilità patrimoniale.  Essi, infatti, godono di un privilegio inteso nel senso tecnico di esenzione dal diritto comune, fruendo di trattamenti che derogano ad una normativa generalmente applicabile cioè dell’art.2740 c.c. che chiama i debitori a rispondere con tutti i propri beni e non con una sola parte di essi.

Secondo tale tesi, chi crea e utilizza per le proprie attività e i propri interessi un’organizzazione con personalità giuridica gode di un vantaggio che, invece, non è concesso a chi opera senza ricorrere ad alcuna organizzazione o ricorrendo ad un’organizzazione senza personalità giuridica. Il vantaggio è quello di limitare la responsabilità per l’attività che il soggetto esercita a una parte soltanto del suo patrimonio. Ne consegue che la presenza di enti nei quali i componenti godono di una limitata responsabilità per le obbligazioni contratte, ridimensioni la portata generale della regola dell’art.2740 c.c. Sorge, inoltre, l’esigenza di individuare validi strumenti di repressione delle condotte che configurano un abuso dei benefici della responsabilità limitata.

Anche gli enti pubblici godono di un regime particolare di responsabilità patrimoniale che, inizialmente, li sottraeva alla regola sancita dall’art.2740 c.c.. Infatti, era vietato all’Autorità Giudiziaria pronunciare sentenze di condanna contro la Pubblica Amministrazione, se non al pagamento di una somma di denaro, escludendo, comunque, le altre tipologie di sentenze di condanna. Quindi, la soddisfazione dei crediti era rimessa all’espletamento delle procedure amministrative.

Tali posizioni sono state progressivamente superate distinguendo tra l’attività di diritto privato delle Pubbliche Amministrazioni riguardo alla quale erano utilizzabili gli ordinari strumenti di esecuzione e gli atti amministrativi, per i quali vi era la presunzione di legittimità dell’atto amministrativo di rifiuto del pagamento. Per effetto del processo di privatizzazione della P.A., poi, la specialità delle obbligazioni è stata gradualmente ricondotta alla disciplina civilistica, ma con le eccezioni, generali o particolari, stabilite dallo stesso codice civile che consistono soprattutto in limitazioni alla pignorabilità dei beni. In particolare, sono oggetto di esame i privilegi riconosciuti a favore delle Aziende Sanitarie Locali che, più volte, sono stati sottoposti al vaglio della Corte costituzionale. All’esito di tale esame è emerso che le deroghe alla regola generale di cui all’art.2740 c.c. generano incertezza in merito alla disciplina del rapporto tanto più che spesso si reggono sulle esigenze economiche e sociali del momento, sotto la pressione di eventi, bisogni, necessità o emergenze, sospinte da pressioni di lobby e interessi insoddisfatti. Si tratta, dunque, di deroghe incerte, nel tempo e nello spazio, che, nate come temporanee e territorialmente circoscritte, sono poi divenute permanenti ed estese all’intero territorio nazionale. Pertanto, regimi differenziati disciplinano tempi e modi dell’adempimento a seconda della natura dell’amministrazione debitrice.

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