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Il presente lavoro è dedicato allo studio delle problematiche connesse alla tutela dell’immagine della Pubblica Amministrazione. Allo scopo di fornire una trattazione completa ed esauriente del tema si è ritenuto opportuno analizzare, nel primo capitolo, la tematica generale del diritto all’immagine. Attraverso la dottrina e la giurisprudenza è stato possibile esporre i tratti essenziali dell’evoluzione della disciplina posta a tutela del diritto all’immagine, inizialmente intesa in senso fisionomico cioè come ritratto e, quindi, garantito solo alle persone fisiche. Da questo iniziale, costante disconoscimento del diritto all’immagine nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche si è progressivamente passati ad una previsione estesa e generalizzata di tale diritto anche nei confronti dei soggetti collettivi. L’immagine ed il prestigio sono valori determinanti nella società attuale e, come tali, sono tutelati dal nostro ordinamento giuridico; tradizionalmente sono stati riferiti solo alle persone fisiche, mentre per le persone giuridiche la consapevolezza della necessità di apprestare tale forma di tutela è emersa solo di recente e, tuttora, non sembra un dato del tutto acquisito.
In questo campo l’opera della giurisprudenza è stata davvero decisiva ed ha sollecitato anche la dottrina ad abbandonare schemi teorici non più rispondenti alle esigenze di una società in cui costantemente emergono diritti ed interessi nuovi che richiedono un’adeguata protezione . L’evoluzione del concetto di persona giuridica e, contemporaneamente, l’estensione del concetto di immagine che ha condotto ad intendere quest’ultima anche in senso fisiognomico hanno consentito alla giurisprudenza e, poi, anche alla dottrina di riconoscere il diritto all’immagine ai soggetti collettivi. Il secondo capitolo del lavoro è dedicato al tema specifico del diritto all’immagine della Pubblica Amministrazione. Il diritto all’immagine della Pubblica Amministrazione è inteso come diritto di quest’ultima che la propria attività appaia agli occhi dei cittadini imparziale e finalizzata al perseguimento dell’interesse pubblico. Esso è il frutto di un processo di elaborazione giurisprudenziale. Bisogna riconoscere la carica di novità introdotta nel nostro ordinamento da questa figura che ha cambiato la prospettiva dalla quale vedere il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione.
Attraverso la categoria del danno all’immagine, infatti, viene riconsiderato il ruolo stesso della Pubblica Amministrazione nel nostro ordinamento; essa non è più intesa solo come soggetto obbligato a tenere un comportamento imparziale, obiettivo, adeguato rispetto alla cura del pubblico interesse nei confronti del quale vantare solo diritti, ma è dotata anche di una propria individualità e, quindi, è titolare del diritto a non vedere leso il rapporto fiduciario instaurato con i cittadini. Il cambio di rotta è evidente: l’esigenza di apprestare una tutela a favore della Pubblica Amministrazione non deve essere considerata come l’attribuzione di un privilegio nei confronti di un soggetto già dotato di ampie garanzie bensì, al contrario, deve essere salutata con favore. Infatti, la Pubblica Amministrazione in tal modo si impegna ad assicurare un costante miglioramento dei servizi offerti, un maggiore controllo della propria attività, un più chiaro e diretto contatto con i cittadini. La giurisprudenza ha dovuto, innanzitutto, risolvere il problema relativo alla natura giuridica del danno all’immagine della Pubblica Amministrazione.
Questo danno consegue a comportamenti di coloro che sono legati alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di servizio tali da non garantire il buon andamento e l’imparzialità dell’attività amministrativa. In una prima fase la giurisprudenza di legittimità ha qualificato il danno all’immagine della Pubblica Amministrazione come danno patrimoniale risarcibile esclusivamente ai sensi dell’art.2043 c.c.. In un secondo momento, tuttavia, la Corte di Cassazione, con le importanti sentenze del 2003, ha elaborato l’interpretazione estensiva dell’art.2059 c.c. e la distinzione netta tra i concetti di danno non patrimoniale e quello di danno morale. In tal modo, il danno all’immagine è confluito nella categoria del danno non patrimoniale e, nello specifico, si configura come danno esistenziale inteso in termini di danno determinato dalla lesione dei diritti costituzionalmente garantiti.
E, in realtà, il diritto all’immagine è certamente un diritto garantito dalla Costituzione in quanto è un diritto della personalità. Dopo aver analizzato la struttura del danno all’immagine della Pubblica Amministrazione, nel terzo capitolo, si è proceduto all’esposizione di alcune fattispecie di danno tratte dalla giurisprudenza recente. Tale danno nella prassi si connette sia a condotte penalmente rilevanti che configurano reati come la corruzione, la concussione, il peculato, sia a comportamenti privi di rilevanza penale ma tali da recare ugualmente nocumento all’immagine di imparzialità della Pubblica Amministrazione. In secondo luogo, sono state esaminate alcune problematiche di carattere processuale connesse al danno all’immagine della Pubblica Amministrazione. In particolare, attraverso la giurisprudenza recente della Corte dei Conti, sono stati affrontati i temi della prova, della quantificazione e della prescrizione del danno in esame.