Home » Diritto bancario » L’ABF sull’illegittima segnalazione in CRIF e la prova del preavviso

L’ABF sull’illegittima segnalazione in CRIF e la prova del preavviso

Con la decisione n.523 del 19 gennaio 2023 l’ABF – Collegio di Bologna ha affrontato il tema dell’onere della prova in un caso di segnalazione del nominativo di un cliente, nella banca dati del Sistema di Informazioni Creditizie SIC di CRIF che contiene informazioni sui finanziamenti richiesti ed erogati a privati e imprese.

Nel caso di specie, la ricorrente, avendo la necessità di accedere al credito, ha scoperto di essere stato segnalato in SIC da una società che in passato le aveva concesso un finanziamento (poi estinto) per il ritardato pagamento di alcune rate relative. La segnalazione non era stata preceduta dal preavviso dovuto in base all’art.125 comma 3 TUB e all’art. 5, comma 6 del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da privati in tema di credito al consumo.

Pertanto, la ricorrente ha chiesto la cancellazione immediata della segnalazione illegittima e il rimborso delle spese legali.

Il resistente ha affermato che la segnalazione era dovuta ai numerosi ritardi nel pagamento delle rate, cui era seguito l’invio, all’indirizzo comunicato in sede di formalizzazione del contratto, di ben 63 lettere di sollecito sin dal maggio 2016, contenenti il preavviso di segnalazione ai sensi del Codice di Deontologia. Secondo il resistente era improbabile che nessuno dei preavvisi fosse giunto a mani della cliente che, peraltro, era stata contattata anche per le vie brevi.

L’ABF ha accolto il ricorso e, rinviando all’orientamento già espresso in precedenti decisioni ha ribadito che  “nel caso in cui il ricorrente, che sia stato segnalato da un intermediario in una C.R., chieda la cancellazione della segnalazione allegando di non aver avuto conoscenza del preavviso previsto dall’art. 4, comma 7, del Codice deontologico e dall’art. 125, comma 3, del t.u.b., l’onere di provare che il segnalato è stato messo previamente nella condizione di conoscere l’intenzione del segnalatore incombe sull’intermediario”.

Considerato che la legge non prevede alcun requisito di forma per il preavviso di segnalazione, l’intermediario deve dimostrare che esso è entrato nella sfera di conoscibilità del cliente. In mancanza, il libero convincimento del Giudice circa l’adempimento dell’obbligo di preavviso si forma sulla base di tutti gli elementi di prova comunque acquisiti.  Pertanto, possono utilizzarsi come elementi di conferma della veridicità del fatto, anche inferenze tratte dalle allegazioni della parte non gravata dall’onere della prova che costituiscano ammissioni del fatto stesso.

Il Collegio di Coordinamento ha precisato che dinanzi a sé, dove la parte non è necessariamente assistita da un difensore, solo nel caso di una trasparente ammissione di aver ricevuto la comunicazione di preavviso e di averla trascurata per difetto di forma è razionale convincersi che l’informazione preventiva richiesta dalla normativa in vigore sia stata fornita dall’intermediario segnalante.

Nel caso di specie, i solleciti trasmessi dall’intermediario contengono i preavvisi, ma non le ricevute che ne attestino la ricezione. Le comunicazioni intervenute per le vie brevi, poi, non possono rilevare, atteso che non è possibile conoscerne con certezza il contenuto. Manca, inoltre, l’ammissione dell’avvenuto ricevimento del preavviso. Pertanto, il Collegio, in mancanza di una valida prova della comunicazione del preavviso, ha dichiarato l’illegittimità della segnalazione ordinandone la cancellazione.