Il d.l. n.118 del 2021 convertito nella legge del 21 ottobre 2021, n. 147 pubblicata in G.U. n.254 del 23/10/2021 rappresenta il provvedimento normativo attraverso il quale il Governo, con il voto favorevole del Parlamento, intende far fronte agli squilibri economici, finanziari e patrimoniali subiti dalle imprese per effetto dell’inattività dovuta alla pandemia da Covid 19.
Il Governo ha previsto numerosi interventi emergenziali di sostegno alle imprese che, tuttavia, non bastano per far fronte agli effetti di una crisi che, purtroppo, è destinata a durare nel tempo, mettendo a rischio la continuità aziendale.
Nella situazione attuale è parso necessario integrare gli strumenti già esistenti e finalizzati a far fronte a casi di insolvenza o crisi conclamata, con procedimenti nuovi che permettano di evitare che la crisi temporanea si trasformi in insolvenza.
Pertanto la legge n.147 ha introdotto due strumenti nuovi: la composizione negoziata della crisi e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, accantonando la procedura di allerta esterna prevista dal Codice della crisi d’impresa che non entrerà in vigore prima del 31.12.2023.
La composizione negoziata della crisi è rivolta agli imprenditori commerciali o agricoli che si trovano in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza.
Tali imprenditori, con il supporto fondamentale degli organi di controllo interno e l’ ausilio di consulenti di fiducia devono conoscere ed esaminare in modo approfondito la situazione dell’impresa e, ove rilevino uno squilibrio che, se lasciato irrisolto, può degenerare in uno stato di grave crisi, hanno l’opportunità di affrontare immediatamente il problema con l’intervento di un esperto esterno.
L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.
L’imprenditore che si avveda dei sintomi della crisi, quindi, può spontaneamente avviare un percorso di risanamento con l’aiuto di un consulente indipendente.
La legge prevede l’istituzione di una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.
Da lunedì 15 novembre 2021 la piattaforma telematica è operativa e, in primo luogo, consente all’imprenditore di effettuare un test autodiagnostico del possibile risanamento aziendale. Inoltre, attraverso la piattaforma possono essere presentate le domande per la nomina dell’esperto facilitatore delle trattative e del rilancio dell’impresa. Si accede alla piattaforma attraverso il sito www.composizionenegoziata.camcom.it.
Sulla piattaforma l’imprenditore trova una lista di controllo particolareggiata che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata.
Inoltre, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato, l’elenco degli esperti nel quale possono essere inseriti:
-gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
-gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.
-coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
Queste le fasi del procedimento di composizione negoziata della crisi.
Il test autodiagnostico
L’imprenditore, dopo aver esaminato la situazione della propria impresa con l’ausilio degli organi di controllo e di professionisti di fiducia e aver verificato la presenza di uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, individua una possibile soluzione e, accedendo alla piattaforma della camera di commercio può eseguire un auto esame facoltativo mediante l’utilizzo di un un file Excel per verificare se risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa e quanto lo stesso possa essere complesso. Il file del test può essere inserito tra gli allegati facoltativi all’istanza di nomina dell’esperto.
L’ istanza di nomina dell’esperto
L’imprenditore che, effettuate le necessarie valutazioni circa la situazione dell’impresa ed, eventualmente, il test autodiagnostico, intenda avviare la composizione negoziata della crisi, come stabilito dall’art. 5 del d.l. n.118 convertito nella legge n.147 del 2021, chiede che sia nominato un esperto indipendente, depositando un’istanza tramite la piattaforma telematica, attraverso la compilazione di un modello (il cui contenuto sarà definito con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia) contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell’incarico da parte dell’esperto nominato.
All’istanza devono essere allegati i seguenti documenti in formato .pdf con firma cades o pades con una dimensione non superiore a 1 Mb:
a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza;
b) una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;
c) l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161 (concordato preventivo anche con riserva ) e 182-bis (accordo di ristrutturazione dei debiti) del regio decreto n. 267 del 1942, anche nelle ipotesi di cui al sesto comma del predetto articolo 161 e al sesto comma del predetto articolo 182-bis;
e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all’ articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
f) la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione
g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019;
h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.
La richiesta delle misure protettive
In attesa di avviare e completare le trattative con i creditori, il patrimonio dell’imprenditore necessita di protezione onde evitare che qualcuno di loro possa avvantaggiarsi rispetto agli altri e vanificare l’obiettivo del superamento della crisi.
L’art.6 del d.l. n.118 del 2021, quindi, stabilisce che l’imprenditore può chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza da depositare mediante la piattaforma telematica, l’applicazione di misure protettive del patrimonio.
Con l’istanza l’imprenditore inserisce nella piattaforma telematica anche una dichiarazione sull’esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza eventualmente pendenti.
Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.
L’istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione della nomina da parte dell’esperto.
La pubblicazione dell’istanza produce i seguenti effetti:
- I creditori non possono acquisire diritti di prelazione sui beni dell’imprenditore se non concordati con l’imprenditore medesimo e salvo il dissenso dell’esperto.
- I creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’imprenditore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Pertanto, sembra non si tratti solo dei beni di proprietà dell’impresa
- Dal giorno della pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.
- I creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, ne’ possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori. Quindi i creditori non possono esercitare l’autotutela.
- Non sono inibiti i pagamenti da parte dell’imprenditore.
La fase dinanzi al Tribunale
Lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza per l’applicazione delle misure protettive del patrimonio e dell’accettazione dell’esperto, l’imprenditore deve presentare al Tribunale del luogo ove si trova la sede principale dell’impresa un ricorso con il quale chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.
Unitamente al ricorso, l’imprenditore deposita presso il Tribunale i seguenti documenti :
a) i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non e’ tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta;
b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;
c) l’elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarita’ della singola casella;
d) un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;
e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalita’, che l’impresa puo’ essere risanata;
f) l’accettazione dell’esperto nominato ai sensi dell’articolo 3, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza per l’applicazione delle misure protettive del patrimonio l’imprenditore deve chiedere la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato dinanzi al Tribunale.
L’omesso o il ritardato deposito del ricorso al Tribunale e’ causa di inefficacia delle misure protettive. Inoltre, qualora decorra inutilmente il suddetto termine di trenta giorni per la richiesta di pubblicazione nel registro imprese del numero di ruolo generale del ricorso al Tribunale, l’iscrizione dell’istanza e’ cancellata dal registro medesimo.
Il procedimento si svolge nella forma prevista dagli articoli 669-bis e seguenti c.p.c. (procedimenti cautelari).
Il Tribunale, entro dieci giorni dal deposito dello stesso fissa, con decreto, l’udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Il decreto e’ notificato dal ricorrente con le modalità indicate dal tribunale per garantire la celerità del procedimento.
Il Tribunale, se verifica che il ricorso non è stato depositato lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza per l’applicazione delle misure protettive del patrimonio e dell’accettazione dell’esperto, dichiara l’inefficacia delle misure protettive senza fissare l’udienza. Gli effetti protettivi cessano, altresì, se il giudice non provvede alla fissazione dell’udienza entro dieci giorni dal deposito del ricorso.
All’udienza il Tribunale, sentite le parti e l’esperto e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell’articolo 68 c.p.c. e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti.
Il Tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti.
Su richiesta dell’imprenditore e sentito l’esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.
Il giudice, su istanza delle parti e acquisito il parere dell’esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni.
Su istanza dell’imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell’esperto, il giudice può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.
Il Tribunale, come si è detto, provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo. Contro l’ordinanza e’ ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies c.p.c..
La nomina dell’esperto
Successivamente al deposito da parte dell’imprenditore dell’istanza di nomina dell’esperto, il Segretario generale della camera di commercio la invia ad una commissione che resta in carica per due anni, costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano coordinata dal membro più anziano.
Tale commissione provvede alla nomina dell’esperto entro i successivi cinque giorni lavorativi. La nomina e il curriculum vitae dell’esperto vengono pubblicati sulla piattaforma.
Entro i successivi due giorni dalla ricezione della nomina, l’esperto deve comunicare l’accettazione all’imprenditore e inserirla in piattaforma, oppure deve chiedere di essere sostituito a chi l’ha nominato.
L’attività dell’esperto
L’esperto, che non può assumere più di due incarichi contemporaneamente, accettato l’incarico, convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L’imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti.
Se ritiene che le prospettive di risanamento siano concrete, l’esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata.
Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all’esito della convocazione o in un momento successivo, l’esperto ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata.
Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull’indipendenza dell’esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l’esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione
La conclusione dell’incarico
L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di squilibrio.
L’incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni quando tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell’incarico è resa necessaria dal ricorso dell’imprenditore al Tribunale per la richiesta delle misure protettive e per l’autorizzazione a rinegoziare i contratti. In caso di sostituzione dell’esperto o in caso di gruppo di imprese con pluralità di istanze, il termine per lo svolgimento delle trattative decorre dall’accettazione del primo esperto nominato.
Al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all’imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti.
In caso di archiviazione dell’istanza, l’imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall’archiviazione stessa.
Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio le parti possono, alternativamente:
a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all’articolo 14 se, secondo la relazione dell’esperto, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell’articolo 182-octiesf.
c) concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) l.f.; in tal caso non occorre l’attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d).
L’imprenditore può, all’esito delle trattative, domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-bis, 182-septies e 182-novies l.f.. La percentuale di cui all’articolo 182-septies, secondo comma, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto.
L’imprenditore può, in alternativa:
a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), l.f.
b) all’esito delle trattative può proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 18 della legge in esame;
c) accedere ad una delle procedure disciplinate dalla legge fallimentare dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e, per le imprese agricole, alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni disciplinate dagli articoli 7 e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
Quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 5, comma 8, una proposta di concordato semplificato con cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell’articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c) d) l.f.
ADEMPIMENTI INIZIALI DELL’IMPRENDITORE:
- L’imprenditore può effettuare il test di autodiagnosi presente nell’area pubblica del sito www.composizionenegoziata.camcom.it.
- L’imprenditore deposita nell’area riservata della piattaforma alla quale accede attraverso lo Spid, la CEI o la CNS (Carta Nazionale dei Servizi), l’istanza di nomina dell’esperto e i seguenti documenti obbligatori in file formato .pdf con firma cades o pades di dimensione non superiore a 1Mb :
a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza;
b) una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;
c) l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161 (concordato preventivo anche con riserva ) e 182-bis (accordo di ristrutturazione dei debiti) del regio decreto n. 267 del 1942, anche nelle ipotesi di cui al sesto comma del predetto articolo 161 e al sesto comma del predetto articolo 182-bis;
e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all’ articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
f) la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione
g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019;
h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.
Il deposito del test di autodiagnosi è facoltativo
3.L’imprenditore deposita, eventualmente in modo contestuale oppure successivo, l’ istanza di concessione delle misure protettive con allegati i seguenti documenti:
a) dichiarazione sull’esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti
b) aggiornamento sui ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza eventualmente pendenti.
4. Se si propone anche l’istanza di concessione delle misure protettive, il giorno stesso della pubblicazione dell’istanza sul registro imprese e dell’accettazione dell’esperto, con il patrocinio di un legale si deve presentare al Tribunale del luogo ove si trova la sede principale dell’impresa, a pena di inefficacia delle misure protettive , il ricorso con il quale si chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Il ricorso deve contenere gli elementi indicati dall’art.125 c.p.c. e i seguenti allegati :
a) i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non e’ tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta;
b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;
c) l’elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarita’ della singola casella;
d) un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;
e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalita’, che l’impresa puo’ essere risanata;
f) l’accettazione dell’esperto nominato ai sensi dell’articolo 3, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
5. A pena di inefficacia delle misure protettive e della cancellazione della relativa istanza, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza per l’applicazione delle misure protettive del patrimonio l’imprenditore deve chiedere la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato dinanzi al Tribunale.
L’imprenditore deve notificare il decreto di fissazione dell’udienza certamente all’esperto che, tuttavia, non è parte. Inoltre, deve notificare il medesimo decreto ai soggetti i cui diritti siano incisi dai provvedimenti protettivi, che devono essere sentiti in udienza. la legge non precisa se devono partecipare tutti i creditori oppure solo quelli che hanno subito il blocco delle procedure esecutive e cautelari e quelli che hanno chiesto il fallimento e, in generale, quelli nei cui confronti sono chieste le misure protettive. Siccome il legislatore fa riferimento a “controinteressati”, dovrebbero essere vere e proprie parti che si devono costituire con un difensore.