In materia di fideiussione omnibus, con ordinanza del 30 aprile 2021 n. 11486 la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite “per una rimeditazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di nullità dei contratti stipulati in conformità d’intese restrittive della concorrenza, volta a verificarne l’applicabilità alle fideiussioni bancarie prestate in conformità delle condizioni uniformi predisposte dall’ABI”.
In particolare, si chiede di stabilire “…
a) se la coincidenza totale o parziale con le predette condizioni giustifichi la dichiarazione di nullità delle clausole accettate dal fideiussore o legittimi esclusivamente l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno,
b) nel primo caso, quale sia il regime applicabile all’azione di nullità, sotto il profilo della tipologia del vizio e della legittimazione a farlo valere,
c) se sia ammissibile una dichiarazione di nullità parziale della fideiussione, e
d) se l’indagine a tal fine richiesta debba avere ad oggetto, oltre alla predetta coincidenza, la potenziale volontà delle parti di prestare ugualmente il proprio consenso al rilascio della garanzia, ovvero l’esclusione di un mutamento dell’assetto d’interessi derivante dal contratto”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994 del 2021 depositata in data 30.12.2021 hanno provveduto a chiarire i citati punti formulando il seguente principio di diritto:
“ I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.2 comma 2 lett. a della legge n.287 del 1990 (legge Antitrust) e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea,sono parzialmente nulli ai sensi dell’art.2 comma 3 della legge succitata e dell’art.1419 c.c. in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto o sia altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti.”