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L’annullamento della cartella esattoriale di MCC per carenza di titolo esecutivo

Il Tribunale di Bergamo con la sentenza n. 1897 del 2 agosto 2022  ha annullato la cartella esattoriale notificata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per il recupero, mediante esecuzione esattoriale, del presunto credito di Mediocredito Centrale inerente alla garanzia prestata a beneficio di un istituto di credito e a favore di una impresa, a valere sul Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese.

Come è noto, in virtù degli artt.1 e 9 del d.lgs. n.123 del 1998  e dell’art.8 della legge n.33 del 2015 il credito di Mediocredito Centrale  per la restituzione dei finanziamenti e delle garanzie  prestati mediante l’impiego delle risorse del  Fondo pubblico di garanzia per le piccole e medie imprese è recuperato attraverso il ricorso alla procedura esecutiva esattoriale. A seguito dell’inadempimento dell’impresa, l’istituto di credito che eroga il finanziamento escute la garanzia prestata da Mediocredito Centrale che, ai sensi dell’art.1203 c.c., si surroga nella posizione creditoria della Banca ed esige la restituzione di quanto pagato, mediante la procedura esecutiva esattoriale per il tramite dell’Agenzia delle Entrate Riscossioni, notificando la cartella esattoriale all’impresa e ad eventuali altri suoi garanti.

Ebbene, anche  il Tribunale di Bergamo, a seguito dell’eccezione sollevata dall’impresa che ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale, ha aderito all’orientamento seguito da altri giudizi di merito (nello stesso senso si vedano sentenza del Tribunale di Napoli del 03.3.2022;ordinanze del Trib. Cuneo del 22.3.2022 e del  6.5.2022; ordinanza del Tribunale di  Campobasso del 7.10.2020, ordinanza del Tribunale di Teramo del 04.11.2020,  sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 7.11.2020 nonché ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 9.6.2021, sentenza del Tribunale di Potenza, n. 1082 del 30.09.2022) e  ha precisato che l’utilizzo del ruolo esattoriale è soggetto a modalità procedimentali differenziate in relazione alla natura delle somme oggetto di recupero. “Segnatamente, il ruolo esattoriale, assume, in via generale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 d.pr. 602/1973, natura di titolo esecutivo e, pertanto, ricompreso nella cartella di pagamento assume natura di titolo esecutivo e precetto. Da tanto consegue che, ai sensi dell’art. 49 d.pr. 602/1973, l’esecuzione esattoriale è fondata esclusivamente sul ruolo. Tale regola generale contempla però una deroga in riferimento alle entrate che si fondino su rapporti di natura privatistica ove il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo.”

La deroga è sancita dall’art. 21 del d.lgs. 46/99, che prevede che «salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall’art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall’articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva».

Pertanto, in caso di riscossione di entrate di natura privatistica il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo ma, al contrario, l’Ente è onerato della precostituzione del titolo e, successivamente all’acquisizione di quest’ultimo, alla emanazione del ruolo e della cartella di pagamento che, in tale fattispecie, assumono natura esclusiva di precetto.

Il combinato disposto degli artt. 17 e 21 del d.lgs. n. 46/99, quindi, porta a ritenere che siano suscettibili di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale e iscrizione a

ruolo le sole entrate pubblicistiche, mentre le entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici, per poter essere riscosse mediante gli strumenti in questione, esigono un titolo esecutivo propedeutico all’iscrizione a ruolo, titolo mancante nella fattispecie.

Il credito di Mediocredito Centrale, come eccepito dall’impresa opponente e rilevato correttamente dal Tribunale di Bergamo trova la sua causa in un contratto di finanziamento da parte dell’istituto di credito concesso al privato e regolato dalle norme codicistiche e nella prestazione da parte del Fondo, di una garanzia a detti crediti, assistita dal diritto di surrogazione ex art. 1203 c.c.. In virtù di tale diritto  il concessionario della Gestione del Fondo subentra nella medesima posizione della banca erogatrice. Il Tribunale di Bergamo nella sentenza in esame  esclude, altresì,  che tale conclusione possa essere inficiata dalla titolarità da parte di Mediocredito Centrale  di un credito privilegiato ex lege in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, atteso che il diritto azionato dal soggetto gestore del Fondo è il medesimo diritto, in forza della surroga legale, della Banca erogatrice e, dunque, rappresenta un credito di natura privatistica nato da negozio di mutuo chirografo.

Né la surrogazione può implicare, come sostenuto da Mediocredito Centrale, l’estinzione dell’obbligazione originaria, sostituita da una diversa obbligazione in capo al vecchio debitore nei confronti del solvens.

Il Tribunale di Bergamo, infatti, precisa che nella surrogazione si ravvisa una vicenda di tipo successorio, ove l’interesse protetto è quello di garantire il recupero della prestazione ad un soggetto che con essa ha soddisfatto l’interesse del creditore o ne ha reso possibile il soddisfacimento. È il preesistente rapporto giuridico che viene impiegato come strumento di tutela di quell’interesse che il legislatore mira a proteggere con la surrogazione: l’interesse a riavere il bene nello stesso modo in cui avrebbe potuto conseguirlo il creditore.

Infine, la sentenza in esame esclude anche che la disciplina speciale, legittimando espressamente il gestore del fondo ad avvalersi della riscossione esattoriale per il recupero del credito originariamente vantato dall’istituto di credito, possa rappresentare un’ipotesi di deroga normativa alla regola generale fissata dall’art. 21

d.lgs. n. 46/99. La specialità della normativa afferente al Fondo di garanzia attiene all’estensione ad un soggetto privato della disciplina della riscossione mediante ruolo di cui al d.lgs. 46/1999, ma non può estendersi al punto di ritenere introdotta un’ipotesi di riscossione coattiva per un credito di natura privatistica.

Pertanto,  per poter procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo della somma dovuta a Mediocredito Centrale  a titolo di restituzione del finanziamento ottenuto dalla beneficiaria inadempiente nonché a seguito di escussione della garanzia fideiussoria, l’ente creditore deve precostituirsi un titolo esecutivo giudiziale utilizzabile, poi, per l’iscrizione a ruolo.