Con l’attesa sentenza n.78 pubblicata oggi, 05 aprile 2012, la Corte Costituzionale ha sciolto il nodo relativo alla illegittimità costituzionale dell’art.2 comma 61 del decreto legge n.225 del 29.12.2010 coordinato con le modifiche apportate con la legge di conversione n.10 del 26.2.2011. Tenendo conto delle censure mosse alla norma dai diversi Tribunali remittenti e considerate le difese svolte dagli Istituti di credito coinvolti nelle singole vicende processuali, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di entrambi i periodi di cui si compone l’art.2 comma 61 della legge di conversione del cosiddetto decreto mille proroghe.
Dopo aver esaminato i contrapposti orientamenti giurisprudenziali relativi alla decorrenza del termine di prescrizione decennale della ripetizione dell’indebito per interessi anatocistici, la Corte si è soffermata sulla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.24418 del 2011 che, come abbiamo avuto modo di osservare, ribadisce che il contratto di conto corrente bancario determina l’instaurazione di un rapporto unitario e, dunque, il termine decennale di prescrizione per la ripetizione dell’indebito decorre dalla sua chiusura. Tuttavia, la citata sentenza precisa che è fatto salvo il caso dei versamenti in conto corrente che hanno carattere solutorio cioè che costituiscono un pagamento, per la cui ripetizione, invece, è necessario agire in giudizio entro dieci anni a partire dalla loro annotazione.
Secondo la Corte Costituzionale, le Sezioni Unite della Cassazione hanno fornito un’ interpretazione dell’art.2935 c.c. che non lascia spazio ad ulteriori dubbi. Pertanto, la norma dell’art.2 comma 61 della legge n.10 del 2011 che si auto qualifica di interpretazione dell’art.2935 c.c. e ha efficacia retroattiva viola il canone generale della ragionevolezza posto dall’art.3 Cost. Infatti, essa è intervenuta sull’art.2935 c.c. in assenza di una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo. Né la soluzione fatta propria dal legislatore con la norma in esame può essere considerata una possibile variante di senso del testo dell’art.2935 c.c.. Essa, piuttosto, tende a derogare senza alcuna giustificazione alla disposizione codicistica. A ciò si aggiunga che l’efficacia retroattiva della deroga riduce irragionevolmente l’arco temporale disponibile per l’esercizio dei diritti nascenti dal rapporto di conto corrente bancario, pregiudicando la posizione dei correntisti che avevano già avviato azioni di ripetizione dell’indebito.
L’art.2 comma 61 della legge n.10 del 2011, quindi, è costituzionalmente illegittimo in quanto non rispetta i principi generali di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art.3 Cost.
La Corte aggiunge che la norma in esame contrasta anche con l’art.6 CEDU. Tale disposizione assurge a parametro costituzionale in virtù del disposto dell’art.117 I comma Cost e sancisce il principio della preminenza del diritto e il concetto di equo processo. In virtù di tali principi il potere legislativo può ingerirsi nell’amministrazione della giustizia con norme retroattive che influenzano l’esito giudiziario di una controversia solo per motivi imperativi d’interesse generale. Nel caso di specie, tuttavia, la Corte Costituzionale non ravvisa alcuno di tali motivi; pertanto l’art.2 comma 61 della legge n.10 del 2011 violi l’art.117 I comma Cost., in relazione all’art.6 CEDU.
L’illegittimità costituzionale del primo periodo della norma travolge anche il secondo periodo ove si legge “In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge”.Infatti i due periodi sono strettamente connessi l’uno all’altro.
A questo punto, dunque, con riferimento ai conti correnti bancari troverà applicazione l’art.2935 c.c. nell’interpretazione resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.24418 del 2010 e, ai fini della decorrenza del termine decennale di prescrizione della ripetizione dell’indebito, si dovrà distinguere i versamenti ripristinatori da quelli solutori. Per i primi, il termine decorrerà dalla chiusura del conto mentre solo per i secondi il termine decorrerà dall’annotazione.