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La giurisprudenza recente sulle anomalie dell’ammortamento alla francese

A distanza di anni sembra che, attraverso la giurisprudenza di merito più recente, si stia finalmente delineando nella sua corretta dimensione  giuridica e contabile la questione in origine approssimativamente definita dell’ “anatocismo nei mutui” con ammortamento alla francese.

Agli albori della vicenda, le poche sentenze che affrontarono la questione come, ad esempio, quella del Tribunale di Benevento n.1936  del 19 novembre 2012 esclusero la configurabilità dell’anatocismo  nell’ammortamento alla francese. Conclusero, altresì, che  nei mutui in cui siano stati espressamente indicati  e accettati mediante sottoscrizione l’importo mutuato, i periodi di pagamento, il numero complessivo delle rate costanti,  il tasso e il piano di ammortamento,  l’applicazione dell’interesse composto non si potesse giungere ad una pronuncia di  nullità della clausola relativa agli interessi, per indeterminatezza dell’oggetto, ai sensi dell’art.1284 c.c.

Da quella sentenza molta acqua è passata sotto i ponti e le problematiche connesse all’applicazione del sistema di ammortamento alla francese sono state esaminate e studiate con particolare attenzione. Si è giunti, dunque, a chiarire ulteriormente da un punto di vista contabile, quale sia l’effetto distorsivo che si nasconde dietro il sistema di ammortamento più diffuso nella prassi.

Tale sistema, come è noto, prevede che la somma oggetto di mutuo e gli interessi siano rimborsati con rate di importo costante ciascuna delle quali è composta da una quota decrescente di interessi e una quota crescente di capitale. In altri termini, con le prime rate si rimborsano  essenzialmente gli interessi, mentre nelle ultime rate essenzialmente il capitale.

Come è noto, il contratto e le singole clausole sono nulle laddove abbiano oggetto indeterminato o indeterminabile ai sensi degli artt.1418 e 1346 c.c.. Inoltre,  la banca è tenuta ad adempiere ad ineludibili e fondamentali obblighi di trasparenza posti a tutela del cliente sanciti dall’art.117 TUB. Tale norma stabilisce che i contratti bancari devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità e che una copia deve essere consegnata al cliente. Inoltre, la medesima norma dispone che i contratti indichino il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 18275 del 25.6.2021 al fine di rispettare l’obbligo di trasparenza  sancito dall’art.117 del testo unico bancario (TUB) di una clausola contrattuale che fissa un tasso d’interesse in un contratto di mutuo ipotecario, tale clausola deve, non solo essere intelligibile sui piani formale e grammaticale, ma consentire, altresì, che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie.

Ebbene, come rilevato dalla più recente giurisprudenza di merito  (Corte App. Torino, n. 567 del 21.05.2020; Trib. Torino, del 15.09.2020; Tribunale di Lucca, n.476 del 10.06.2020; Tribunale di Massa, 04.02. 2020 e  n. 384 del 05 .08.2020; Corte App. Campobasso  n.412 del 2019; Corte App. Bari n. 1890 del 2020; Tribunale di Campobasso,  n. 528 del 2020 ; Tribunale di  Roma n. 2188 dell’ 8.02.2021; Tribunale Viterbo, 07.06.2021; Tribunale di Massa Ord. del 04.05.2021) nel caso in cui in un  mutuo con ammortamento alla francese, si applichi il regime composto  della capitalizzazione degli interessi in mancanza di espressa pattuizione, si configura la nullità della clausola inerente al tasso.

Infatti, da un punto di vista contabile nell’ammortamento alla francese la capitalizzazione degli interessi può essere effettuata con l’impiego del regime semplice oppure del regime composto. In mancanza di specificazioni sul punto all’interno dei testi dei contratti, gli intermediari applicano il regime di capitalizzazione composta anziché quello semplice. Tale scelta non è priva di conseguenze a danno del cliente. Infatti, con il regime composto  l’importo dell’obbligazione accessoria risulta maggiorato. Pertanto, il tasso di interesse  effettivamente applicato per elaborare  il piano di rimborso del mutuo non risulta equivalente a quello indicato e approvato dal cliente in sede di sottoscrizione del contratto ma è più alto.

La citata giurisprudenza di merito ha stabilito che, nel caso in cui dalla Consulenza Tecnica  d’Ufficio emerga l’impiego,  nei finanziamenti ad ammortamento alla francese, del regime composto non si configura la violazione dell’art. 1283 c.c.. Tuttavia,  l’applicazione del regime composto richiede un’espressa approvazione da parte del mutuatario in quanto,  in assenza di pattuizioni, si deve presumere che la capitalizzazione degli interessi debba calcolarsi secondo il metodo semplice. Infatti, l’art. 821, comma 3, c.c. sancisce che l’obbligazione che assume ad oggetto gli interessi su somme di denaro matura giorno per  giorno secondo il regime semplice e non giorno su giorno cioè secondo il regime composto (Cassazione Civile del 27/01/1964 n. 191, della Cassazione Civile del 25/10/1972 n. 3224, della Cassazione Civile del 23/11/1974 n. 3797, Cassazione Civile Sez. Tributaria del 07/10/2011 n. 20600). Se il tasso di interesse, senza alcun assenso del cliente, viene, impropriamente impiegato in regime composto in luogo del regime semplice, l’intermediario consegue una rata che include un’obbligazione accessoria maggiore del prezzo ex art. 1284 c.c. L’applicazione del regime composto, quindi,  richiede un’espressa approvazione da parte del mutuatario.  

In mancanza di tale approvazione la clausola che prevede gli interessi è nulla per indeterminatezza e indeterminabilità ai sensi degli  artt. 1418 comma 2, 1419 comma 2, 1346, 1284 comma 3 c.c. e si configura una significativa violazione del principio di trasparenza  dell’art.117 TUB, atteso che, non dichiarando, nel contratto, il regime di capitalizzazione effettivamente applicato nel  piano di ammortamento del prestito, si finisce per impedire al mutuatario la reale e compiuta conoscenza del meccanismo applicativo degli interessi.

A quanto finora esposto va, altresì, aggiunto che, come rilevato dal  Tribunale di Roma con la sentenza n.2188 del gennaio-febbraio 2021  l’utilizzo del regime composto genera un costo occulto che è rilevante anche ai fini della verifica circa l’usurarietà del tasso applicato.