La class action, di origine statunitense, consiste in un’azione legale intrapresa da singoli gruppi di consumatori, vittime di raggiri, soprusi, disservizî, per ottenere un risarcimento per i danni morali e materiali subiti da parte delle imprese o delle società responsabili. In Italia è stata inizialmente disciplinata dall’art. 140 bis del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. “Codice del Consumo”) come strumento utilizzabile solo dai consumatori in caso di inadempimento contrattuale, danno da prodotto, pratiche commerciali scorrette.
Successivamente, la Legge n.31 del 12 aprile 2019 entrata in vigore il 19 maggio 2021 ha ampliato l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione dell’azione di classe, abrogando le norme del Codice del consumo e trasferendo la relativa disciplina nel codice di procedura civile (artt. art. 840 bis c.p.c. e ss.) .
In base alla disciplina generale, l’azione di classe può essere proposta per la tutela di “diritti individuali omogenei” che costituiscono un ambito indefinito, da organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro, che, per statuto, svolgano attività di tutela dei citati diritti e siano iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia e da ciascun componente della classe. Pertanto, essa può essere proposta anche da imprenditori e professionisti. Legittimati passivi sono imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, che abbiano leso diritti individuali omogenei con atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle proprie attività. L’azione è finalizzata all’accertamento della responsabilità e alla condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
L’art.840 ter c.p.c. disciplina il procedimento per il quale è prevista la competenza esclusiva della sezione specializzata in materia di impresa e l’applicazione del rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702 bis c.p.c. e ss., abrogato dalla recente Riforma Cartabia che ha introdotto il procedimento semplificato ex artt. 281-decies c.p.c. e ss.
Il procedimento consta di tre fasi. In primo luogo, il ricorso introduttivo dell’azione e il decreto di fissazione dell’udienza sono pubblicati nell’area pubblica del Portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia di cui all’art.840 ter c.p.c. in modo da assicurare l’agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute. Entro 60 giorni dalla pubblicazione, si può procedere alla riunione di eventuali altre azioni di classe basate sui medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente.
La prima fase del procedimento è dedicata alla verifica dell’ammissibilità della domanda proposta dal ricorrente. In caso di esito favorevole, il Tribunale pronuncia un’ordinanza con la quale concede un termine per l’adesione di terzi portatori di diritti individuali omogenei. Si apre, quindi, la fase della trattazione durante la quale le parti si confrontano e si acquisiscono gli elementi di prova.
All’esito dell’istruttoria il Tribunale pronuncia la sentenza con la quale provvede sulle domande del primo ricorrente e apre nuovamente alle adesioni per tutti gli altri soggetti potenzialmente interessati dalla questione.
La procedura, ferma restando la possibilità di una definizione transattiva prevista dall’art. 840 quaterdecies c.p.c,, si chiude quando tutti gli aderenti sono soddisfatti, oppure quando è accertata l’impossibilità di soddisfare per intero le loro pretese. In tal caso, ciascun aderente può agire nei confronti del debitore per la parte non soddisfatta del proprio credito.
L’art. 840 sexiesdecies c.p.c. prevede anche la possibilità di proporre un’azione collettiva inibitoria, finalizzata ad ottenere l’ordine di cessazione o il divieto di reiterazione di una condotta omissiva o commissiva che possa pregiudicare una pluralità di individui o enti.
L’azione di classe disciplinata dagli art. 840 bis e ss. c.p.c. si applica solo agli illeciti posti in essere dopo l’entrata in vigore della legge n.31 del 2019 e, quindi, dopo il 19 maggio 2021. Per gli illeciti del periodo precedente, continuano a trovare applicazione le norme del Codice del consumo.
La riforma introdotta dalla legge del 2019 non ha incentivato il ricorso all’azione di classe anche perché, per le fattispecie antecedenti al 19 maggio 2019, ha continuato a trovare applicazione la più stringente normativa del codice del consumo. Inoltre, il regolamento istitutivo dell’elenco delle associazioni e delle organizzazioni abilitate a proporre l’azione è entrato in vigore solo dal 27 aprile 2022.
In tale contesto si inserisce il Decreto Legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 che introduce, a partire dal 25 giugno 2023, l’azione rappresentativa, inserendo nel Codice del consumo il Titolo II.1 (Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori).
Gli art.140 ter e ss. disciplinano l’istituto che consente alle associazioni dei consumatori inserite in un apposito elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy di cui all’art. 137 del Codice del Consumo, di agire, anche senza mandato specifico, contro operatori commerciali, imprenditori, artigiani o professionisti per ottenere misure inibitorie e compensative. L’azione rappresentativa può essere esperita dalle associazioni iscritte all’elenco sia in Italia, sia in un altro Stato membro dell’UE.
Legittimati passivi sono persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che agiscano, anche tramite un altro soggetto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.
L’azione è finalizzata a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori derivanti dalle violazioni dei regolamenti e delle direttive indicate nell’allegato II del decreto legislativo in esame. Pertanto, si tratta di una forma di tutela utilizzabile nelle seguenti materie:
- danno da prodotti difettosi,
- clausole abusive,
- pratiche commerciali sleali,
- garanzia dei beni di consumo,
- indicazione del prezzo,
- pubblicità ingannevole,
- trasporti,
- energia elettrica e gas,
- telefonia mobile,
- turismo,
- commercio elettronico e servizi digitali,
- privacy e protezione dati,
- sicurezza dei prodotti,
- sicurezza alimentare,
- assicurazioni,
- commercializzazione a distanza di servizi finanziari, di prodotti d’investimento al dettaglio, di fondi di investimento,
- credito ai consumatori,
- blocchi geografici ingiustificati e discriminazione per ragioni di nazionalità.
La domanda si propone con ricorso alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente. Il procedimento è regolato dal rito semplificato di cui agli artt. 281-decies c.p.c. e ss. con la precisazione che non è consentito il mutamento nel rito ordinario.
Dal punto di vista procedurale, per alcuni aspetti, il decreto in esame rinvia alla disciplina codicistica dell’azione di classe. L’ente legittimato attivo può chiedere al giudice un provvedimento inibitorio che ordini la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva di violazione delle norme a tutela dei consumatori e la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani.
In alternativa, con l’azione rappresentativa si può chiedere la pronuncia di provvedimenti compensativi finalizzati a rimediare al pregiudizio subito, anche col pagamento di una somma di denaro, o con la riparazione, sostituzione, risoluzione del contratto, riduzione o rimborso del prezzo.
La disciplina in esame si applica alle azioni connesse a violazioni verificatesi a partire dal 25 giugno 2023.