Le norme del d.l. n.118 del 2021 convertito nella legge del 21 ottobre 2021, n. 147 con le quali è stata introdotta la composizione negoziata della crisi sono state inglobate nel d.lgs. n.14 del 2019 modificato dal D.Lgs. n. 83/2022 recante il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). In particolare, la composizione negoziata è disciplinata nel cap. I, Titolo II dagli artt. da 12 a 25 quinquies che delineano le condizioni di accesso e l’iter del procedimento su cui ci siamo soffermati nell’articolo La composizione negoziata della crisi d’impresa
Dopo un anno dall’entrata in vigore della composizione negoziata che, come rilevato recentemente dal Tribunale di Ivrea in un provvedimento del 17.2.2023 non è una procedura concorsuale, Unioncamere ha raccolto ed analizzato i dati relativi all’utilizzo della composizione negoziata. Dal rapporto “La composizione negoziata della crisi d’impresa ad un anno dall’avvio” emerge lo scarso appeal di uno strumento introdotto per prevenire i casi di insolvenza destinati ad aumentare a causa della crisi economica determinata dalla pandemia e, successivamente, dalla guerra.
Infatti, le istanze di composizione negoziata fino al mese di novembre 2022 sono state 475. Alla data del 10 febbraio 2023, invece, sono state presentate 595 domande di composizione negoziata della crisi con un incremento del 25,26%. Le istanze chiuse sono 201, delle quali 11 con esito favorevole e 190 con esito sfavorevole. Fra gli esiti negativi, si segnala l’assenza di prospettive di risanamento (in 90 casi su 190), la conclusione negativa della fase di trattazione (68 su 90) oppure la rinuncia da parte dell’imprenditore (26 casi su 90). Altre motivazioni per cui la procedura di composizione negoziata viene chiusa sono la domanda di concordato semplificato (4 su 90) e la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell’impresa che presenta domanda (2 su 90).
Le difficoltà di accesso alla procedura evidenziate dal rapporto riguardano la predisposizione in tempo utile, della documentazione (certificati tributari e contributivi) richiesta dall’art.17 CCII, il ritardo nella predisposizione degli elenchi degli esperti per lo più avvocati e commercialisti, la farraginosità della piattaforma informatica. Inoltre, mancando regole operative ben definite, ogni camera di commercio e ogni Tribunale segue un proprio orientamento per la soluzione delle problematiche che di volta in volta il debitore deve affrontare.
Per incoraggiare l’accesso alla composizione negoziata della crisi d’impresa il d.l. n.13 del 16.2.2023 ha modificato il CCII.
In particolare, l’art. 38 ha introdotto nuove agevolazioni per incentivare l’utilizzo della procedura negoziata.
In primo luogo è stato modificato l’art.25 bis in base al quale, nell’ipotesi di trattative che portano al raggiungimento di un accordo, l’Agenzia delle Entrate poteva concedere su istanza dell’imprenditore sottoscritta anche dall’esperto la rateazione, fino a un massimo di 72 rate mensili, delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo e relativi accessori.
Con la riforma, la rateazione può essere concessa fino ad un limite massimo di 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa rappresentata nell’istanza depositata ex art. 25-bis comma 4 e sottoscritta dall’esperto. Pertanto, il piano di ammortamento del debito passa da sei anni a dieci anni. In tal modo si cerca di agevolare la gestione del debito verso le amministrazioni finanziarie e verso gli altri enti pubblici, che in genere è quello che incide maggiormente sulla possibilità di risanamento dell’impresa.
E’ stato, altresì, aggiunto che, in caso di conclusione della procedura di composizione negoziata nei modi previsti dall’art. 23, comma 1, lettera a) e c) e comma 2, lettera b) del CCII, si applica l’art. 26 comma 3-bis del DPR n. 633/1972 in tema di rettifiche degli imponibili. In base a tale norma l’imprenditore emette la nota di variazione IVA per mancato pagamento obbligando il debitore ad annotare in aumento le note e a riversare il debito.
Inoltre, per agevolare il rapido accesso alla composizione negoziata, è previsto che per le istanze presentate fino al 31dicembre 2023, l’imprenditore unitamente all’istanza depositi una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. art. 46 del DPR 445 del 2000, con la quale attesta di avere richiesto, almeno 10 giorni prima dell’istanza medesima, il certificato unico dei debiti tributari, il certificato relativo alla situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi.
Infine, è stato rinviato di 18 mesi l’obbligo per le cancellerie dei Tribunali di assegnare il nuovo domicilio digitale previsto dall’art. 199, comma 1, del CCII.
Gli operatori del settore hanno accolto con favore le modifiche della disciplina della composizione negoziata rilevando, tuttavia, esse non sono sufficienti a rendere appetibile tale strumento. Infatti, da più parti è stata avanzata la richiesta di estensione alla composizione negoziata della crisi d’impresa della possibilità di accedere alla transazione fiscale che, invece, è prevista per il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione. Tale modifica permetterebbe agli imprenditori di raggiungere accordi per ottenere dilazioni superiori alle 120 rate oppure la riduzione del debito in misura non inferiore a quanto ottenibile in caso di liquidazione giudiziale.