A distanza di una settimana il Collegio di Coordinamento ABF, da una parte, e il Tribunale di Napoli, da un’altra, si sono pronunciati in merito alla legittimità del regime composto di capitalizzazione degli interessi applicato al mutuo con ammortamento alla francese, in assenza di espressa pattuizione scritta, giungendo a conclusioni opposte.
Il Collegio di Coordinamento ABF nella Decisione N. 14376 del 08 novembre 2022 si è occupato di un contratto di finanziamento privo del piano di ammortamento, nel quale la clausola relativa agli interessi non specificava il regime finanziario applicato, prevedendo solo che gli stessi sarebbero stati calcolati mediante il piano di ammortamento alla francese cioè con rate costanti. Quindi nel contratto non era specificato con quale formula sarebbero stati calcolati gli interessi. Né tali informazioni erano state fornite in fase precontrattuale. Considerato che, in realtà, era stato applicato il regime composto che è più oneroso di quello semplice, il ricorrente – richiamati al riguardo anche gli artt. 117, comma 4, e 124 TUB e 1337, 1375, 1346, 1418, 1194, 1195, 1370, 1284 c.c. – ha chiesto che fossero accertate le plurime violazioni commesse dalla Banca e, per l’effetto, che fosse condannata alla restituzione di tutte le maggiori somme versate.
Quindi il ricorrente non ha contestato la legittimità del regime di capitalizzazione composto ma, in conformità con quanto statuito dalla giurisprudenza di merito più recente, ha contestato il fatto che lo stesso sia stato applicato in assenza di una pattuizione scritta. Considerato, altresì, che al contratto non era allegato nemmeno il piano di ammortamento, il ricorrente ha denunciato la violazione da parte della Banca di qualsiasi principio di trasparenza, non essendo stato messo in condizione di quantificare preventivamente l’effettivo costo del finanziamento e di stipulare il contratto in modo consapevole.
Anche il Tribunale di Napoli con la sentenza del 15.11.2022 ha esaminato un caso analogo. Parte attrice ha chiesto di accertare che nel piano di ammortamento del mutuo fosse implicita una forma di capitalizzazione composta degli interessi passivi non dichiarata nel testo del contratto, denunciando la violazione dell’art.117 IV comma TUB e l’indeterminatezza e indeterminabilità del tasso. All’esito della CTU disposta dal Giudice effettivamente veniva confermata l’applicazione del regime composto in assenza di pattuizione scritta.
Ebbene, i risultati a cui giungono, rispettivamente, il Collegio di Coordinamento ABF e il Tribunale di Napoli nelle decisioni in esame, come, peraltro, c’era da aspettarsi, sono opposti e antitetici e riflettono il contrasto ancora esistente sul tema e la perdurante resistenza del ceto bancario e riconoscere le criticità insite nell’applicazione del regime composto in luogo di quello semplice.
In entrambi i provvedimenti si parte dall’analisi della norma dell’art.117 IV comma TUB in base alla quale “I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
Il Collegio di Coordinamento ABF, con riferimento al credito al consumo, tiene, altresì, conto delle Disposizioni di Trasparenza della Banca d’Italia che, alla Sez. VII, elencano in modo specifico gli elementi che devono essere indicati all’interno dei contratti di credito.
Secondo il collegio di Coordinamento ABF la normativa primaria e secondaria non prevede alcun obbligo di indicare, nei contratti di finanziamento, la formula utilizzata per il calcolo degli interessi o di allegarvi il piano di ammortamento, ma si limita ad imporre l’indicazione del “tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”. Pertanto, nel caso di specie, non poteva configurarsi alcun inadempimento a carico della Banca, nemmeno in fase precontrattuale in quanto il contratto riportava il TAN e il TAEG, l’importo complessivo degli interessi dovuti, l’importo della rata costante, prevedeva il diritto del cliente di ottenere, gratuitamente e su sua richiesta, una tabella di ammortamento del prestito e faceva riferimento all’esistenza di un piano di ammortamento alla francese con interessi calcolati sul capitale residuo.
Richiamando le precedenti decisioni del medesimo tenore pronunciate dai Collegi territoriali, dunque, il Collegio di Coordinamento ABF ha stabilito che “In caso di finanziamento con ammortamento alla francese, la mancata consegna del piano di ammortamento al momento della conclusione del contratto non comporta violazione alcuna da parte dell’intermediario né rende indeterminato l’oggetto del contratto qualora nel contratto medesimo siano riportati tutti gli elementi e le informative previsti dalla normativa in materia”.
Il Tribunale di Napoli, invece, nella sentenza in esame ha rilevato che la mancanza nel contratto di mutuo di una clausola che dichiari espressamente la capitalizzazione composta degli interessi, viola l’art.117 IV comma TUB. Infatti, deve ritenersi che la capitalizzazione composta degli interessi costituisca una forma di calcolo degli interessi stessi e, dunque, una condizione economica del rapporto e, in quanto tale, deve essere prevista per iscritto, o, quanto meno, deve essere pubblicizzata quando viene stipulato il contratto.
In virtù di ciò, il Tribunale di Napoli ha accertato che, nel caso di specie, il regime composto era stato applicato in modo occulto in assenza di convenzione scritta. Tuttavia, ha escluso che la pattuizione degli interessi fosse indeterminata e indeterminabile. Pertanto, il Giudice ha disposto che il dare e avere tra le parti fosse ricalcolato in regime di capitalizzazione semplice anzichè composta, condannando la Banca a restituire le maggiori somme pagate dal cliente. Come rilevato nell’articolo La giurisprudenza recente sulle anomalie dell’ammortamento alla francese, in realtà, l’applicazione del regime composto non pattuita per iscritto causa l’indeterminatezza e l’indeterminabilità della clausola che disciplina il calcolo dei tassi di interesse che, quindi, ai sensi degli artt. 1418 comma 2, 1419 comma 2, 1346, 1284 comma 3 c.c. è nulla. Ne consegue, nono solo la rielaborazione del piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice, ma anche la sostituzione del tasso ultralegale con il c.d. tasso BOT indicato nell’art.107 TUB.