La sentenza Lexitor resa dalla Corte di Giustizia Europea nel caso C-383/18 in data 11.9.2019 ha rivoluzionato il credito al consumo fornendo una interpretazione chiarificatrice dell’art.16 della direttiva 2008/48 dell’Unione Europea, recepita in Italia con il d.lgs. 141 del 2010. La citata direttiva stabilisce che il consumatore ha diritto, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, a una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. In base all’art.3 della medesima direttiva, dunque, vanno ridotti gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto, escluse le spese notarili.
Il decreto legislativo 141 del 2010, tuttavia, nel modificare l’art. 125 sexies del Tub (Testo unico bancario) stabilisce che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito nella misura di un importo comprendente gli interessi e i costi dovuti per la vita residua del contratto. Si tratta di costi recurring o ricorrenti che maturano nel tempo e sono rimborsabili in relazione al periodo di finanziamento “non goduto”. Pertanto, in Italia le spese sostenute una tantum dai consumatori per ottenere il finanziamento, come ad esempio, le spese di istruttoria (costi up front o istantanei) non erano ritenuti rimborsabili.
Ebbene, la sentenza Lexitor ha chiarito che l’art.16 della direttiva va interpretato nel senso che all’interno delle spese totali del credito vanno ricompresi, non solo i costi recurring, ma anche quelli upfront.
A seguito della pronuncia della Corte di giustizia si è sviluppato un contenzioso seriale e una parte della giurisprudenza ha accolto le difese degli intermediari basate sul rilievo secondo cui la direttiva interpretata dalla sentenza Lexitor non è self executing e non potrebbe essere oggetto di applicazione diretta nei rapporti tra banca e consumatore. Peraltro, si è rilevato che l’Italia ha espressamente recepito la direttiva con una norma specifica e la sentenza Lexitor non potrebbe trovare applicazione perché è stata resa rispetto ad una norma polacca dal tenore difforme rispetto all’art. 125 sexies TUB nel quale il legislatore nazionale ha disciplinato le conseguenze del rimborso anticipato.
Secondo gli intermediari, anche per esigenze di certezza del diritto, al limite, l’interpretazione formulata nella sentenza Lexitor non potrebbe trovare applicazione per i finanziamenti sorti nel periodo che va dal 4.9.2010 quando è stato pubblicato in G.U. il D.Lgs. n. 141 del 2010 che ha modificato l’art.125 TUB e fino al 4.12.2019 data in cui la Banca d’Italia ha fornito nuove istruzioni agli intermediari, raccomandando loro di tener conto della sentenza.
E’ parso, invero, sorprendente che, invece, il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario e Finanziario, abbia ritenuto applicabile anche in Italia l’interpretazione della sentenza Lexitor.
Il legislatore, per venire incontro alle istanze del ceto bancario, con il d.l.n.73 del 2021 (Decreto Sostegni-bis) convertito con la legge n. 106 del 2021 ha introdotto l’art.11 octies con cui ha stabilito che il rimborso dei costi ricorrenti e di quelli istantanei può essere conseguito solo dai consumatori che abbiano estinto anticipatamente finanziamenti stipulati dopo l’entrata in vigore del d.l. 13 agosto 2010, n. 141 di attuazione della direttiva 2008/48/CE.
Ebbene, il Tribunale ordinario di Torino, sezione prima civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l.n.73 del 2021 convertito nella legge n. 106 del 2021 in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza Lexitor, proprio nella parte in cui prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies TUB di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
In tal modo l’art.11 octies limita ai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della legge di recepimento, il principio, espresso nell’art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla sentenza Lexitor che deve ritenersi inserito nel novellato art. 125-sexies comma 1 TUB. In altri termini, si rileva l’illegittimità costituzionale della previsione di irretroattività del diritto al rimborso di tutti i costi connessi al finanziamento (correnti e istantanei).
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 2022 ha ritenuto fondata la questione sollevata e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia».
Per la Corte l’art. 125-sexies, comma 1, TUB che resta vigente per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell’art. 11-sexies, comma 2, può accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor. Al contempo, il nuovo testo dell’art. 125 sexies, comma 1, TUB introdotto con l’art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell’art. 125-sexies, comma 1, TUB , in senso conforme alla sentenza Lexitor.
Quindi, in conclusione, i consumatori che abbiano estinto anticipatamente i contratti di credito al consumo hanno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti (conformemente a quanto stabilito dalla sentenza Lexitor), anche quando i contratti medesimi siano stati conclusi prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021.