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Tutela consumatori: nuove regole per DOP e IGP

Il 23 aprile 2024 è stato pubblicato il Regolamento UE 2024/1143 del Parlamento  europeo e del Consiglio recante il Testo Unico che riforma la normativa relativa alle DOP e alle IGP, marchi che tutelano, tra l’altro, vini, bevande spiritose e prodotti agricoli

 

DOP e IGP

La Denominazione d’Origine Protetta (DOP) comprende le menzioni tradizionali italiane DOC (Denominazione di Origine Controllata) e DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) mentre l’Indicazione Geografica Protetta (IGP) comprende la menzione tradizionale italiana IGT (Indicazione Geografica Tipica). Si tratta di marchi che garantiscono una particolare tutela giuridica a prodotti con qualità, notorietà e caratteristiche connesse a determinate aree geografiche di cui hanno il diritto di portare il nome, in via esclusiva. Essi garantiscono, altresì, i diritti di proprietà intellettuale e la loro protezione legale.

Il registro europeo delle DOP e delle IGP, consultabile su eAmbrosia, contiene quasi 3.500 voci con un valore di vendite di quasi 80 miliardi di euro. Infatti, i prodotti che portano un’indicazione geografica spesso hanno un valore di vendita che è circa il doppio di prodotti simili senza certificazione.

Il Testo Unico abrogherà l’attuale Regolamento UE 2012/1151 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e modificherà i Regolamenti UE 2013/1308 e UE 2019/787 rispettivamente in materia di vini e bevande alcoliche.

Il nuovo Regolamento rafforza il ruolo dei gruppi di produttori, aumentando la semplificazione, la sostenibilità e la trasparenza verso i consumatori.

Esso, dunque, introduce un sistema che genera valore aggiunto, peraltro senza impiego di fondi pubblici.

Il nuovo Testo Unico europeo sulle produzioni di qualità vincola gli Stati UE ad adottare misure amministrative e giudiziarie per prevenire o fermare l’uso illegale delle DOP e delle IGP non solo offline, ma anche online. Pertanto, l’utilizzo illegale di tali marchi nei nomi di dominio, comporterà la chiusura o la disabilitazione dell’accesso tramite geo-blocking. Infatti, si prevede l’istituzione di un sistema di allerta sui nomi di dominio, da parte dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

Protezione delle IG come ingredienti

Le nuove regole garantiscono la tutela dei prodotti a marchio DOP e IGP anche nel caso in cui siano impiegati come ingredienti di prodotti trasformati e non siano utilizzati altri ingredienti ad essi comparabili. In tal caso nel nome, nell’etichettatura o nella pubblicità del prodotto trasformato è possibile utilizzare il marchio. La percentuale dell’ingrediente DOP o IGP deve essere indicata sull’etichetta e il consorzio di tutela deve essere informato dell’utilizzo del prodotto.

I singoli Stati membri potranno rendere obbligatoria l’autorizzazione scritta dei consorzi di tutela.

I consorzi

I consorzi di tutela (il Regolamento li definisce “Gruppi di produttori” e li disciplina nell’art.32) potranno adottare iniziative volte a contrastare le pratiche svalorizzanti dei prodotti a marchio DOP e IGP, elaborare la programmazione produttiva con piani fino a sei anni e svolgere attività di promozione del turismo enogastronomico (art.4 lett. e) ii). I Consorzi potranno allegare al disciplinare una specifica sezione dedicata alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Più diritti per i produttori

I produttori potranno impedire o contrastare qualsiasi misura o pratica commerciale che sia dannosa per l’immagine e il valore dei loro prodotti, comprese pratiche di marketing svalutanti e abbassamento dei prezzi. Per aumentare la trasparenza nei confronti dei consumatori, la nuova normativa stabilisce che il nome del produttore sia indicato nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica sull’imballaggio di tutti prodotti DOP e IGP.

Semplificazione della registrazione

La Commissione Europea resta l’unico ente responsabile per il sistema delle DOP e delle IGP. Tuttavia, il processo di registrazione sarà più semplice e avrà una durata massima di sei mesi. L’EUIPO, invece, avrà un ruolo consultivo e solo su questioni amministrative.