Il 19 luglio del 2023 il Tribunale di Salerno, ricorrendo all’istituto previsto dall’art.363 bis c.p.c. ha disposto il rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ponendo la seguente questione di diritto: “Dica la Corte di Cassazione se la mancata indicazione della modalità di ammortamento c.d. “alla francese” e/o del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi passivi all’interno di un contratto di mutuo bancario stipulato nella vigenza del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, anche per il caso in cui la modalità di ammortamento c.d. “alla francese” ed il regime di capitalizzazione “composto” siano desumibili dal cliente facendo ricorso al complesso delle condizioni contrattuali ed economiche pattuite (comprese quelle contenute nel piano di ammortamento allegato al contratto), integri oppure no un’ipotesi di nullità parziale del contratto di mutuo bancario ai sensi dell’articolo 117, comma 4, del D.Lgs. n. 385/1993, con le conseguenze di cui al comma 7 della succitata disposizione”.
Nell’ambito di tale procedimento, il Procuratore Generale della Corte di Cassazione ha concluso che: “l’omessa indicazione, all’interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuale nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento “alla francese” non comporta né l’indeterminatezza o indeterminabilità del relativo oggetto né la violazione di norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di quella di cui all’art. 117, comma 4, TUB”.
Con la sentenza n.15130 del 29 maggio 2024 le Sezioni Unite affrontano la questione specifica sollevata dal Tribunale di Salerno.
Come si è avuto modo di rilevare in un precedente contributo (Le opposte tesi del Tribunale di Napoli e del Collegio di Coordinamento ABF sui mutui con ammortamento alla francese) si discute da tempo in merito alle conseguenze prodotte dalla mancata pattuizione scritta del regime di capitalizzazione semplice o composto, nei contratti di finanziamento con piano di ammortamento alla francese.
Le Sezioni Unite ricordano che, secondo un primo orientamento, l’assenza dell’indicazione circa il regime di capitalizzazione applicato, non avrebbe alcuna rilevanza ai fini della determinatezza e/o determinabilità dell’oggetto del contratto, nè potrebbe configurarsi la violazione dell’at.117 IV comma TUB che prescrive solo l’indicazione del tasso di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticate dalla banca.
Secondo un’altra ricostruzione ermeneutica, invece, la mancata indicazione del regime di capitalizzazione incide sulla validità del contratto, rendendone l’oggetto indeterminato e/o indeterminabile. Inoltre, si viola il principio di trasparenza bancaria e il diritto del cliente-mutuatario di ricevere una corretta e trasparente informazione. I clienti, infatti, devono essere in condizione di comprendere la portata giuridica e, soprattutto, economica delle loro determinazioni negoziali. La violazione dell’art.117 IV comma TUB comporta la nullità (parziale) del contratto, ai sensi degli artt. 1346, 1418, comma 2, con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento attraverso l’applicazione dei tassi sostitutivi dei buoni ordinari del tesoro in luogo di quelli pattuiti.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, nella sentenza in esame, in primo luogo, sostengono che, in linea generale, nell’ ammortamento alla francese “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.” Pertanto, riprendendo un orientamento dottrinale e giurisprudenziale risalente (ricordiamo per tutte Tribunale di Benevento n.1936 del 19 novembre 2012), le Sezioni Unite ritengono che l’ammortamento alla francese non produca, di per sé ed in astratto, un effetto anatocistico, precisando, tuttavia, che nei singoli casi concreti potrebbe accadere che l’operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi, tale da incrementare il tasso effettivo rispetto a quello nominale. Pertanto, la questione andrà posta caso per caso.
Con riferimento al quesito posto specificamente dal Tribunale di Salerno, invece, le Sezioni Unite, condividendo le conclusioni del Procuratore generale, stabiliscono che “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento C.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell’oggetto del contratto causandone la nullità parziale” aggiungendo, altresì, che non può configurarsi la violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.