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Il Tribunale di Verona sospende una cartella esattoriale di MCC notificata al fideiussore

Per far fronte all’emergenza Covid il legislatore ha predisposto delle misure che agevolano l’accesso al credito delle piccole e medie imprese e dei professionisti, attraverso la concessione della garanzia pubblica di Mediocredito Centrale (MCC) gestore del Fondo di garanzia per le Piccole e Medie Imprese. L’istituto di credito che eroga il finanziamento beneficia della garanzia prestata da MCC che copre l’80% dell’importo dovuto dal debitore, al quale, spesso, viene chiesto anche il rilascio di una fideiussione da parte di un altro garante.

Nel caso in cui il debitore si renda inadempiente, l’istituto di credito che eroga il finanziamento escute la garanzia prestata da MCC nei limiti dell’80% del credito complessivo. MCC, ai sensi dell’art.1203 c.c., si surroga nella posizione creditoria della Banca e nella fideiussione aggiuntiva eventualmente rilasciata e, utilizzando la procedura esecutiva esattoriale in virtù di quanto stabilito dal d.lgs. 123 del 1998 e dalla legge n.33 del 2015, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate Riscossioni, esige la restituzione di quanto pagato, notificando la cartella esattoriale al debitore principale e al garante.

Questi ultimi restano comunque esposti anche nei confronti dell’Istituto di credito per il residuo 20% dell’importo da restituire.

E’ di grande attualità, dunque, verificare se l’intero procedimento di riscossione sia legittimo e corretto e se MCC possa effettivamente avviare l’esecuzione esattoriale contro il debitore e contro i fideiussori.

Come si è già esposto nell’articolo “L’annullamento della cartella esattoriale di MCC per carenza di titolo esecutivoil Tribunale di Bergamo, condividendo l’orientamento già seguito da altri giudici di merito ha annullato una cartella esattoriale notificata da MCC all’impresa debitrice principale per carenza di valido titolo esecutivo. Infatti, il combinato disposto degli artt. 17 e 21 del d.lgs. n. 46/99 porta a ritenere che siano suscettibili di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale e iscrizione a ruolo le sole entrate pubblicistiche, mentre le entrate patrimoniali che, come quelle di MCC, traggono origine da rapporti privatistici, per poter essere riscosse mediante gli strumenti in questione, esigono un titolo esecutivo propedeutico all’iscrizione a ruolo, titolo mancante nella fattispecie.

Invece, il Tribunale di Verona con l’ordinanza del 19.11.2022 ha esaminato l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva di una cartella esattoriale notificata al fideiussore. In tal caso, oltre alla carenza del titolo esecutivo è possibile eccepire anche la nullità parziale della fideiussione, laddove la stessa sia conforme al modello elaborato dall’ABI nel 2003 e censurato dalla Banca d’Italia con il provvedimento n.55 del 2005 per violazione della normativa Antitrust (sul tema si rinvia all’articolo “Le Sezioni Unite si pronunciano sulla nullità delle fideiussioni omnibus”). Nel caso di specie il Tribunale di Verona ha ritenuto fondata la relativa eccezione.

Inoltre, occorre eccepire anche la nullità della fideiussione in quanto prestata in aggiunta alla garanzia di MCC. A tal proposito va rilevato che l’art. 4, comma 4, dell’allegato 1 al D.M. 23/9/2005 recante le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, prevede quanto segue: “Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.”

Ebbene, il Tribunale di Verona nell’ordinanza in esame, in primo luogo, ha ritenuto che la cartella esattoriale rappresentasse un valido titolo esecutivo affermando che l’art. 21 del d.lgs. 46/1999 è derogato dagli artt.63 e 67 d.lgs. 43/1988 cui rinvia il d.lgs. n. 123 del 1998 che consente ad MCC di ricorrere alla procedura esecutiva esattoriale.

I rinvii cumulativi, secondo il Tribunale di Verona, paiono ammettere che l’iscrizione a ruolo del credito del soggetto che ha rilasciato la garanzia possa prescindere dalla formazione di un titolo esecutivo e basarsi su un atto unilaterale dell’ente creditore che dichiara esecutivi i ruoli.

Nel provvedimento in esame si rileva, altresì, che, il legislatore non si è limitato ad invocare l’applicazione della procedura di riscossione coattiva delle entrate pubbliche ma ha rinviato ad una specifica norma di legge (art.67 II comma d.lgs. 43/1988) che, a sua volta, rinvia alle modalità di formazione dei ruoli da parte dell’ente impositore il quale, d’imperio, può dichiararli esecutivi.

Con riferimento alla non cumulabilità della fideiussione con la garanzia MCC il Tribunale di Verona, poi, ha statuito che la disposizione dell’allegato 1 al D.M. 23/9/2005 vieta di acquisire garanzia reale (ipoteca, pegno o anticresi), assicurativa (polizza fideiussoria, contratto autonomo di garanzia, assicurazione sul credito) e bancaria. Tuttavia, la garanzia ottenuta dalla Banca e nella quale è subentrata MCC in forza del pagamento surrogatorio è una fideiussione (contratto che rientra nello schema di cui all’art. 1333 cod. civ.) rilasciata da persone fisiche e non certamente da banche o da assicurazioni.

Pertanto, secondo l’ordinanza in esame, non si tratterebbe di una garanzia bancaria: la banca ne è la beneficiaria, così come di ogni altra garanzia per operazioni di finanziamento, ma non anche il datore della garanzia.

Il Giudice, quindi, non ha tenuto conto di quanto correttamente statuito dal Tribunale di Torino nell’ordinanza del 4.7.2022 secondo cui  il divieto di acquisire un’ulteriore garanzia, rispetto alla quota di finanziamento già garantita dal Fondo, riguarda certamente anche le fideiussioni che, pur essendo garanzie personali, ben possono rivestire natura “bancaria”, soprattutto quando sono  predisposte su modello bancario e prestate a favore di una Banca ed a garanzia di un contratto bancario; pertanto, la fideiussione bancaria rientra tra le garanzie vietate ex art 4.4 D.M. 23 settembre 2005 in copresenza alla garanzia di MCC.