L’obbligo del preavviso della segnalazione nei sistemi di informazione creditizia (SIC) di CRIF vale nei confronti di tutte le persone fisiche, anche se non sono consumatori. Il preavviso tardivo rende le segnalazioni efficaci pro futuro.
I quesiti posti al Collegio di Coordinamento
Il Collegio di Coordinamento con la decisione n.4632 del 15 maggio 2023 ha fornito chiarimenti in merito all’interpretazione della normativa sul preavviso della segnalazione in SIC del nominativo di un debitore, persona fisica, non consumatore.
In particolare, ha risposto ai seguenti quesiti:
- se il preavviso sia un presupposto di legittimità della segnalazione anche quando la persona fisica segnalata non sia un consumatore, ma un imprenditore individuale;
- se il preavviso inviato successivamente alla data di prima segnalazione in SIC valga a rendere efficaci pro futuro le segnalazioni effettuate nel periodo successivo a quello di ricezione della comunicazione
Il primo quesito
Il Collegio di coordinamento ha preliminarmente precisato che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 125 co. 3 TUB e dell’art. 5 co. 6 del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, la legittimità della segnalazione del nominativo del debitore consegue al rispetto del presupposto formale del preavviso, relativo alla prima segnalazione pregiudizievole.
Il Collegio di coordinamento rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Corte Cass. ordinanze n. 14382/2021 e n. 39769/2021), l’obbligo del preavviso sarebbe richiesto per la legittimità della segnalazione del nominativo del debitore, solo con riferimento ad operazioni di credito al consumo.
I Collegi territoriali ABF, invece, hanno assunto posizioni contrastanti.
Il Collegio di coordinamento chiamato a dirimere la questione rileva che l’obbligo del preavviso di segnalazione nei SIC previsto dall’art. 4, co. 7 del codice deontologico 2004 (oggi art. 5 co. 6 del codice di condotta 2019) deve essere interpretato alla luce del diritto eurounitario di cui costituisce attuazione nell’ordinamento interno e deve trovare applicazione a favore di tutti gli “interessati”, cioè di tutte le persone fisiche i cui dati personali siano oggetto del trattamento facoltativo rappresentato dalla segnalazione, inclusi i non consumatori.
Pertanto, il suddetto obbligo di preavviso è requisito di legittimità del trattamento con riferimento alle segnalazioni nei SIC che coinvolgono tutte le persone fisiche, anche quando non si tratti di consumatore, ma di imprenditore individuale o, comunque, di professionisti
Il secondo quesito
Con riferimento alla questione dell’efficacia sanante del preavviso tardivamente inviato al debitore, il Collegio di coordinamento ha stabilito che “La comunicazione contenente il preavviso di segnalazione nei SIC, pervenuta successivamente alla data della prima segnalazione di un ritardo di pagamento, rende legittime le segnalazioni effettuate dopo la ricezione della comunicazione da parte dell’interessato, attesa la funzione del preavviso. Resta ferma l’illegittimità delle segnalazioni precedenti al preavviso, che vanno quindi cancellate”