Le Sezioni Unite si pronunciano sul superamento del limite di finanziabilità del mutuo

Nell’articolo Una rassegna della recente giurisprudenza in materia di mutuisi rilevava come nel 2012 il Tribunale di Venezia, condividendo quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 9219 del 1° settembre 1995, avesse dichiarato la nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità ex art.38 II comma TUB. Secondo il Tribunale la disciplina del credito fondiario è posta a tutela, non solo degli interessi del ceto bancario, ma anche dell’interesse al regolare andamento dell’economia. Essa, dunque, è una norma di validità imperativa e la sua violazione comporta la nullità del mutuo fondiario ai sensi dell’art.1418 c.c. A partire da tale sentenza ha cominciato a svilupparsi il contenzioso relativo al superamento del limite di finanziabilità nei mutui fondiari.

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L’annullamento della cartella esattoriale di MCC per carenza di titolo esecutivo

Il Tribunale di Bergamo con la sentenza n. 1897 del 2 agosto 2022  ha annullato la cartella esattoriale notificata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per il recupero, mediante esecuzione esattoriale, del presunto credito di Mediocredito Centrale inerente alla garanzia prestata a beneficio di un istituto di credito e a favore di una impresa, a valere sul Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese.

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Le Sezioni Unite si pronunciano sulla nullità delle fideiussioni omnibus

In materia di fideiussione omnibus, con ordinanza del 30 aprile 2021 n. 11486 la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite “per una rimeditazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di nullità dei contratti stipulati in conformità d’intese restrittive della concorrenza, volta a verificarne l’applicabilità alle fideiussioni bancarie prestate in conformità delle condizioni uniformi predisposte dall’ABI”. (altro…)

La composizione negoziata della crisi d’impresa

Il d.l. n.118 del 2021  convertito nella legge  del  21 ottobre 2021, n. 147 pubblicata in  G.U.  n.254 del 23/10/2021  rappresenta il provvedimento normativo attraverso il quale il Governo, con il voto favorevole del Parlamento, intende far fronte agli squilibri economici, finanziari  e patrimoniali subiti dalle imprese per effetto  dell’inattività dovuta alla pandemia da Covid 19.

Il Governo ha previsto numerosi interventi emergenziali di sostegno alle imprese che, tuttavia, non  bastano per far fronte agli effetti di una crisi che, purtroppo, è destinata a durare nel tempo, mettendo a rischio la continuità aziendale.

Nella situazione attuale è parso necessario integrare gli strumenti già esistenti e finalizzati a far fronte  a casi di insolvenza o crisi conclamata, con procedimenti nuovi che permettano di evitare che la crisi temporanea si trasformi in insolvenza.

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La scelta e la conservazione della password

Il 20 ottobre 2021 le più importanti testate giornalistiche hanno riportato la notizia dell’attacco hacker che il Gruppo Everest ha portato alla Società Italiana degli autori ed editori (SIAE), cioè all’ente pubblico economico che, nel nostro paese,  si occupa della  protezione del diritto d’autore e delle opere d’ingegno svolgendo anche attività di intermediazione tra gli autori ed editori e i fruitori delle opere medesime.

La SIAE svolge anche attività di promozione culturale e di incentivazione alla produzione di nuove opere, nonché azioni di solidarietà e di conservazione del patrimonio artistico.

L’Ente è stata vittima di un precedente attacco informatico nel 2018.

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Mutuo fondiario: gli effetti del superamento del limite di finanziabilità dell’80%

Come già evidenziato nel precedente contributo “Una rassegna della recente giurisprudenza in materia di mutuicon riferimento al credito fondiario  definito dall’art.38 I comma del Testo Unico in materia Bancaria (TUB) come  l’operazione avente ad oggetto la “concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”   si pone il problema degli effetti giuridici prodotti dal  superamento del limite di finanziabilità che la Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, ha determinato nella misura dell’80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sui beni medesimi. Tale percentuale è elevabile al 100%  nel caso in cui il mutuatario  rilasci anche  garanzie integrative.

L’importo finanziato non può  superare il limite dell’80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire su di essi.

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La prova della titolarità del credito nella cessione dei crediti in blocco ex art.58 TUB

La cessione del credito produce un mutamento del rapporto obbligatorio dal lato attivo, determinando il trasferimento della titolarità del diritto,  dal cedente al cessionario.

La legge n.130 del 1999 disciplina in modo specifico le operazioni di cartolarizzazione dei crediti. Tali operazioni si realizzano con la cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti, sia futuri, individuabili in blocco, se si tratta di una pluralità di crediti, mediante la sottoscrizione o l’acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi, comunque, titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della società emittente i titoli.

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La giurisprudenza recente sulle anomalie dell’ammortamento alla francese

A distanza di anni sembra che, attraverso la giurisprudenza di merito più recente, si stia finalmente delineando nella sua corretta dimensione  giuridica e contabile la questione in origine approssimativamente definita dell’ “anatocismo nei mutui” con ammortamento alla francese.

Agli albori della vicenda, le poche sentenze che affrontarono la questione come, ad esempio, quella del Tribunale di Benevento n.1936  del 19 novembre 2012 esclusero la configurabilità dell’anatocismo  nell’ammortamento alla francese. Conclusero, altresì, che  nei mutui in cui siano stati espressamente indicati  e accettati mediante sottoscrizione l’importo mutuato, i periodi di pagamento, il numero complessivo delle rate costanti,  il tasso e il piano di ammortamento,  l’applicazione dell’interesse composto non si potesse giungere ad una pronuncia di  nullità della clausola relativa agli interessi, per indeterminatezza dell’oggetto, ai sensi dell’art.1284 c.c.

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Cybersecurity law. Disciplina italiana ed europea della sicurezza cibernetica anche alla luce delle norme tecniche

«Ancora oggi, nella percezione più immediata della generalità delle persone, il termine cybersecurity continua troppo spesso ad essere associato a realtà suggestive, ma lontane dalla vita di tutti i giorni. Essa riesce spesso a incuriosire, a volte ad appassionare, ma quasi sempre come potrebbe farlo un film di fantascienza, perché continua ad essere percepita come una questione riservata ai soli protagonisti della governance statale e internazionale. A tale insieme circoscritto di operatori, si aggiunge qualche studioso della materia, nel ristretto perimetro fra una branca specialistica del diritto e i tecnologi del settore. Nel ripercorrere il percorso della disciplina nazionale ed europea in materia di sicurezza cibernetica – valorizzando le molteplici e variegate norme tecniche, anche internazionali, che si sono affermate in materia – l’opera descrive al lettore la progressiva espansione delle frontiere della cybersecurity che non può non interessare sempre più da vicino anche i privati, intesi sia come organizzazioni che come singoli, in quanto soggetti che interagiscono quotidianamente nel cyberspazio, un (non) luogo vero, dove trovano allocazione pure – spesso tramite i sistemi cloud sempre più pervasivi e performanti – le grandi banche dati strategiche che custodiscono le più rilevanti raccolte di dati». (Dall’introduzione di Giuseppe Busia)

Dati del libro

Titolo: Cybersecurity law. Disciplina italiana ed europea della sicurezza cibernetica anche alla luce delle norme tecniche
Autore: a cura di Alfonso Contaldo e Davide Mula
Anno: 2020
Formato: Copertina flessibile, 344 pagine
Editore: Pacini Giuridica (27 aprile 2020)
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Il PNRR e la proposta di riforma del processo civile.

Come è noto l’Unione Europea, per far fronte alla crisi economica seguita all’epidemia da Covid 19 ha elaborato il Next Generation EU (NGEU),  programma di portata e ambizione inedite, con il quale si prevedono investimenti e riforme da attuare nei Pesi membri per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. 

Per accedere a tale programma il Governo ha elaborato il Piano Nazionale di Ripresa  e Resilienza (PNRR). Il PNRR si articola in sei missioni che sono: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. Per realizzare le missioni, il Piano predispone un ambizioso progetto che prevede anche la realizzazione di riforme di contesto riguardanti la  pubblica amministrazione, la semplificazione della legislazione, la promozione della concorrenza e la giustizia.  

In tale Piano si rileva che la difficoltà dell’economia italiana di tenere il passo con gli altri Paesi avanzati europei e di correggere i suoi squilibri sociali ed ambientali dipende dall’andamento della produttività, molto più lento in Italia che nel resto d’Europa. Una delle cause del deludente andamento della produttività è ravvisata nella lentezza nella realizzazione di alcune riforme strutturali tra le quali rientra anche quella della giustizia civile. Tale riforma è necessaria per risolvere il problema dell’ eccessiva durata dei procedimenti. Infatti, attualmente, in media, sono necessari oltre 500 giorni per concludere un procedimento civile in primo grado.

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